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Overruling e tutela dell'affidamento: la sentenza delle Sezioni Unite
E' quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Civili, con la sentenza 11 luglio 2011, n. 15144 con la quale si afferma come, nei confronti della parte che abbia confidato nella consolidata interpretazione di una regola, ritenuta fino a poco prima valida, non possa operare la preclusione introdotta dall'overruling.
Il quesito al quale sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite è se la notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza comporti, o meno, la decorrenza, indipendentemente dalla sua registrazione, del termine breve, ex art. 326 c.p.c., per impugnare la decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Ma quando si ha effettivamente overruling? Come enunciato dalle Sezioni Unite, il fenomeno del c.d. overruling ricorre soltanto quando si registra una svolta inopinata e repentina rispetto ad un precedente diritto vivente consolidato che si risolve in una compromissione del diritto di azione e di difesa di una parte.
Elementi costitutivi di tale fattispecie sono quindi: l’avere a oggetto una norma processuale, il rappresentare un mutamento imprevedibile, il determinare un effetto preclusivo del diritto di azione o difesa. In questi casi, continua il giudice di legittimità, trova diretta applicazione il valore del Giusto processo attraverso l’esclusione dell’operatività della preclusione derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa.
Per essa, insomma, la tempestività dell’atto va valutata con riferimento alla giurisprudenza vigente al momento dell’atto stesso. Secondo i giudici "trattasi di soluzione confortata dall’esigenza di non alterare il parallelismo tra legge retroattiva e interpretazione giurisprudenziale retroattiva, per il profilo dei limiti, alla retroagibilità della regola, imposti dal principio di ragionevolezza. Ciò che non è consentito alla legge non può similmente essere consentito alla giurisprudenza".
In definitiva, il ricorso va considerato tempestivamente proposto entro il termine lungo: nei confronti dell'impugnazione proposta, infatti, non opera la decadenza per mancata osservanza del termine breve che decorreva dalla data di ricezione della notifica del dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
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