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  • Il datore è responsabile se non fornisce i dispositivi di protezione

    La Corte di Cassazione ha confermato la pena inflitta ad un datore di lavoro per il delitto di lesioni personali colpose gravi (durata della malattia superiore a quaranta giorni), in relazione all’art. 583, comma 1, n. 1, c.p., posto in essere mediante condotta omissiva in danno di un proprio lavoratore dipendente. I giudici hanno ritenuto che le lesioni personali gravi, nella fattispecie ustioni di secondo grado, che il cuoco di un ristorante ha riportato dopo essere scivolato sul pavimento della cucina nell’atto di riempire una lavastoviglie con una pentola d’acqua bollente, e senza indossare calzature antiscivolo, siano penalmente addebitabili al datore di lavoro per omissione colposa specifica.

    L’imputato ha sostenuto la propria difesa argomentando che la condotta del lavoratore fosse da considerarsi “abnorme ed imprevedibile”, nonché che il datore non fosse presente al momento dell’incidente e quindi la condotta omissiva e negligente non poteva essergli addebitata, in virtù del principio di effettività. La difesa ha sostenuto inoltre che qualora il lavoratore avesse indossato le scarpe antiscivolo, si sarebbe comunque cagionato le ustioni poiché la prescrizione antinfortunistica ha lo scopo di prevenire il rischio di scivolare, non quello di riportare ustioni.

    La Cassazione, rigettando integralmente le censure sollevate dall’imputato, non ha ritenuto sussistere alcun vizio di motivazione, confermando per implicito la ricostruzione del fatto prospettata dai due giudici di merito, ritenendo plausibile pertanto che il cuoco fosse caduto con in mano la pentola d’acqua bollente destinata ad essere versata nella lavastoviglie e non che stesse scolando la pasta, come sostenuto dall’imputato. Circa l’elemento soggettivo della colpa addebitata dal datore di lavoro, si è rivelata determinante la mancata fornitura al cuoco delle scarpe antisdrucciolevoli, dotate di valenza antinfortunistica con riferimento alle mansioni svolte in un contesto scivoloso, qual è la cucina di un ristorante.

    La Cassazione ha infine confermato il risarcimento del danno morale in favore della moglie del cuoco costituitasi parte civile. La stessa ha infatti subito sofferenze e patimenti a causa del grave infortunio occorso al marito.



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