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  • Prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito conseguente all’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi su conto corrente

    Corte di Cassazione, Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418)

    Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione individuano, nella pronuncia in rassegna, il discrimen per stabilire con esattezza il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione di quanto corrisposto indebitamente dal cliente ad un istituo di credito che abbia applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
    Secondo, infatti, le Sezioni Unite occorre distinguere tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca.
    Nel primo caso, che si verifica qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; nella seconda ipotesi – ovvero in tutti i casi di spostamenti patrimoniali in favore della banca, come in ipotesi di versamenti esegiuti su di un conto corrente “scoperto” cui  non accede alcuna apertura di credito,  il termine prescrizionale decorrerà da quando è stato annotato in conto ciascun addebito per interessi.



    Fonte: http://www.lagiurisprudenza.it/2010/12/31/prescrizione-dellazione-di-ripetizione-di-indebito-conseguente-allillegittima-capitalizzazione-trimestrale-degli-interessi-passivi-su-conto-corrente/

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