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  • Privacy limitata per ottenere onorari non pagati all'avvocato

    Privacy limitata sui dati personali in possesso degli avvocati. La Cassazione, con due distinte sentenze, la n. 3033 e la n. 3034, entrambe delle sezioni unite civili depositate ieri, ha precisato, da una parte, che la detenzione di dati personali da parte del legale può essere giustificata anche dopo la revoca del mandato professionale quando è in discussione il diritto al pagamento della parcella; dall'altra che i dati personali sono utilizzabili a fini di giustizia se divulgati in conformità alle richieste dell'autorità giudiziaria.

    In quest'ultimo caso, affrontato dalla sentenza n. 3034, la Cassazione, nell'ambito di un procedimento di divorzio nell'ambito del quale erano stati notificati a tutte le parti i dati relativi ai conti bancari e all'utilizzo delle carte di credito di uno dei coniugi, si è trovata a dovere affrontare il nodo della pretesa lesività della notificazione di un ordine di esibizione eseguita in conformità alle indicazioni del giudice istruttore.

    La Corte, in una riflessione che è comune ad entrambe le pronunce ricostruisce la disciplina a tutela della privacy e le diverse eccezioni che comunque a essa sono previste. Tra queste trova spazio anche l'esercizio del diritto di difesa. In ogni caso, se vi è conflitto tra le disposizioni del Codice di procedura civile e quelle contenute nel Codice della privacy, sono le prime a prevalere. Tanto più che il Codice di procedura, anche se emanato in una data anteriore a quella delle misure sulla privacy, non si può dire che abbia ignorato l'esigenza della riservatezza. Nel caso esaminato il titolare del trattamento del dato personale va identificato, nella lettura della Corte, nell'ufficio giudiziario chiamato a procedere e quindi nel giudice istruttore. Un'interpretazione che non lascia margini alla parte delegata per aggirare l'obbligo con eventuali riserve dettate da esigenze di salvaguardia della privacy.
    Con la pronuncia n. 3033, invece, la Corte ha precisato che la mancata restituzione di documenti consegnati dal cliente per l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'avvocato revocato è, in astratto, legittima. Una legittimità che trova fondamento nell'esercizio da parte del legale di un'azione contro l'ex cliente per ottenere il pagamento degli onorari professionali. In ogni caso, però, l'autorità giudiziaria dovrà verificare l'esistenza di un rapporto di funzionalità fra i documenti stessi e l'azione legale intrapresa «nel senso cioè della necessità della produzione per il pieno esercizio del diritto di difesa, essendo solo questo il presupposto della legittimità della loro detenzione».

    Fonte: IlSole24Ore

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