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  • L’IPOTECA VA CANCELLATA SE LA NOTIFICA DELLE CARTELLE E’ VIZIATA

    L’iscrizione ipotecaria è illegittima e va cancellata se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede.
    Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent. CTR di Milano n.170/32/10; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), secondo la quale “l’atto impugnato si basa su quattro cartelle … che dagli atti prodotti non risultano tutte notificate”.
    In merito a ciò, occorre evidenziare le contestazioni effettuate dal contribuente in corso di causa, in quanto sia in primo grado che in appello egli ha sempre sostenuto “l’inesistenza giuridica” delle cartelle esattoriali inviate a mezzo posta.
    Come già rilevato in altri commenti, infatti, secondo parte della giurisprudenza di merito la notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento risulta addirittura inesistente se il concessionario provvede ad inviarle al contribuente senza l’ausilio dei soggetti abilitati (si veda l’art. 26 del DPR n.602/73), ossia: 
    1) gli Ufficiali della riscossione;
    2) gli Agenti della Polizia Municipale;
    3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
    4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    Viene ritenuta, dunque, necessaria la compilazione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore, anche in caso di notifica a mezzo posta.
    Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, i predetti giudici dichiarano “Siccome la mancata notifica delle predette cartelle fa venir meno la loro esecutività, l’avviso di iscrizione ipotecaria deve ritenersi illegittimo e pertanto deve essere annullato”.
    Proprio in merito a questi temi, si segnala anche un recente articolo apparso sul quotidiano “IL GIORNALE” con breve commento ad opera dell’Avv. Matteo Sances (si veda articolo del 6 ottobre 2010, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Pubblicazioni).

    Fonte: Avv. Matteo Sances
    info@studiolegalesances.it

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