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La giurisprudenza ha stabilito che incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura.
Pertanto, la società elettrica, che non ha permesso all’attrice-utente di accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo sostituito, - senza il suo consenso e senza la sua presenza, - al momento stesso del rilevamento, deve dimostrare che gli importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore”…..
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, il quale ha, tra l’altro, ribadito: “la giurisprudenza ha stabilito che incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), principio che appare, nel caso di specie, anche piuttosto ovvio, non avendo il consumatore, in mancanza del contatore, alcun mezzo per misurare e quantificare il proprio pregresso consumo energetico.

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