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Esame di avvocato: legittimo l'annullamento della prova scritta per plagio
Fonte: Altalex
La decisione in rassegna conferma l'orientamento maggioritario[1] secondo cui è legittima la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nel caso in cui sia accertata la identità di un elaborato scritto ad altro elaborato scritto.La commissione di esame aveva revocato il voto già assegnato all’elaborato concernente la prova di diritto civile, disponendone l’annullamento, assumendo che il parere fosse in parte copiato da un altro elaborato.
La ricorrente riteneva il difetto di motivazione del provvedimento di revoca del voto inizialmente attribuito al suo elaborato in materia di civile, in quanto non veniva data contezza, in sede giustificativa, dell'asserita copiatura. Nel merito, inoltre veniva contestata l'erronea valutazione della copiatura medesima, in quanto non di plagio si trattava, ma di mera affinità tra i due compiti, dovuta all'impiego da parte di entrambi i candidati del medesimo “codice civile commentato con la giurisprudenza”.
È l'occasione per ribadire il noto orientamento in materia di motivazione della non ammissione alle prove orali: “Non costituisce onere della commissione di esame dare contezza, attraverso segni grafici o evidenziazioni, dei passaggi degli elaborati esaminati e posti a raffronto dai quali si evince il vizio legittimante l’annullamento degli stessi: l’interessato, così come il giudice chiamato a valutare la legittimità dell’azione amministrativa, ben può riscontrare l’attività della commissione di esame, operando una lettura comparata dei compiti stessi, verificando così agevolmente se uno dei due candidati abbia attinto dall’altro o – il che è lo stesso sul piano del risultato – se entrambi abbiano fatto riferimento ad una fonte esterna”[2].Con riguardo alla censura di erronea valutazione del plagio, la Corte chiarisce che laddove l'affinità degli elaborati non si limiti ai riferimenti giurisprudenziali contenuti nei Codici, ma riguardi anche “le considerazioni proprie della candidata, per giunta anche nell’elaborazione della “scaletta” utilizzata per esporle”, deve essere disposto l'annullamento.E ciò perché tale circostanza fa ragionevolmente ritenere che gli elaborati conformi siano redatti sulla base di una comune “fonte di ispirazione”La mancanza di originalità nel tema, dovuta alla coincidenza delle argomentazioni e della scaletta costituisce indizio sufficiente per ritenere l'elaborato viziato da plagio, e, dunque, annullabile.(Altalex, 2 febbraio 2011. Nota di Lorenzo Prudenzano)________________[1] Cons. Stato, sez. IV, sentenza 7 febbraio 2004, n. 616.[2] V. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, decisione 4 maggio 2010, n. 2557.
T.A.R.
Campania - Napoli
Sezione VIII
Sentenza 28 gennaio 2011, n. 581
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presenteSENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6147 del 2010, proposto da A. D., rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Capasso, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
del provvedimento pubblicato il 15 ottobre 2010, recante il giudizio di non ammissione della ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato;
visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO E DIRITTO
La dott. D., nella propria impugnativa, espone di aver partecipato alla sessione 2009/2010 di esami per l’abilitazione alla professione forense, conseguendo, nelle prove scritte, il punteggio complessivo di 98/150, sufficiente a consentirle l’ammissione agli orali.
Inopinatamente, però, la commissione procedeva alla revoca del voto già assegnato all’elaborato concernente la prova di diritto civile, disponendone l’annullamento, assumendo che il parere fosse in parte copiato dal parere n. 1043.
Avverso tale decisione deduce la violazione di legge ed eccesso di potere, assumendo, in primo luogo, il difetto di motivazione, non avendo la commissione di esame dato contezza dell’asserita copiatura dell’elaborato. Conseguentemente, non veniva ammessa a sostenere la prova orale.
Nel merito, la dott. D. afferma che nella specie non vi sarebbe stato alcun plagio: all’uopo, risulterebbe sufficiente il mero accostamento fra il suo elaborato (recante il n. 1038) e quello erroneamente posto a raffronto.
La riscontrata affinità tra i due compiti presi in considerazione deriverebbe dal fatto che entrambi i loro autori avrebbero consultato il codice civile Simone edizione 2009, annotato con la giurisprudenza della Cassazione, che riporta la decisione n. 21250 del 6 agosto 2008, utilizzata per l’elaborazione del compito di diritto civile.
Da ultimo, la dott. D. deduce l’illegittimità delle operazioni valutative, stante l’eccessiva contrazione dei tempi di correzione delle prove scritte osservati dalla commissione di esame.
Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, a difesa del provvedimento impugnato.
Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2010, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione nel merito, il Collegio ne ha dato notizia ai difensori presenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del Codice del processo amministrativo.
Il ricorso è infondato, con riguardo tanto al vizio formale evidenziato, quanto a quello più propriamente sostanziale.
In merito al difetto di motivazione denunciato, può agevolmente concludersi per la sufficienza della sola indicazione del compito del diverso candidato dal quale quello di cui si è disposto l’annullare mento risulta avere attinto.
Appare evidente che non costituisce onere della commissione di esame dare contezza, attraverso segni grafici o evidenziazioni, dei passaggi degli elaborati esaminati e posti a raffronto dai quali si evince il vizio legittimante l’annullamento degli stessi: l’interessato, così come il giudice chiamato a valutare la legittimità dell’azione amministrativa, ben può riscontrare l’attività della commissione di esame, operando una lettura comparata dei compiti stessi, verificando così agevolmente se uno dei due candidati abbia attinto dall’altro o – il che è lo stesso sul piano del risultato – se entrambi abbiano fatto riferimento ad una fonte esterna.
Da quanto detto emerge che, per stabilire se la commissione abbia fatto buon uso del suo potere valutativo, occorre verificare in concreto il contenuto dei rispettivi elaborati di diritto civile, su cui si fonda la contestata determinazione: in fondo, è proprio quello che la difesa della dott. D. invita a fare, assumendo che tale indagine attesterebbe esclusivamente che entrambi i candidati avrebbero legittimamente citato la giurisprudenza della Cassazione.
In realtà, esaminando sinotticamente i due elaborati emerge la legittimità della decisione di annullarli entrambi: è sufficiente, in proposito, osservare che il compito contrassegnato dal n. 1038, da pag. 2 (“Ebbene, in riferimento agli istituti…”) fino quasi alla fine, presenta una sostanziale identità – non solo strutturale e concettuale - ma, addirittura, anche lessicale, rispetto a quello recante il n. 1043, che consente di fugare ogni dubbio in merito al fatto che, per entrambi, la “fonte ispiratrice” è stata la medesima.
Né può seguirsi la difesa attorea laddove attribuisce l’assonanza al fatto che entrambi i candidati abbiano citato le medesime decisioni giurisdizionali nella materia trattata.
Sul punto, oltre a non considerare che la dott. D., opportunamente, nel suo elaborato aveva virgolettato i passaggi non suoi, ma della suprema Corte, l’argomentazione difensiva addotta mostra di (volutamente) tralasciare il fatto che vi è piena identità anche con riguardo alle considerazioni proprie della candidata, per giunta anche nell’elaborazione della “scaletta” utilizzata per esporle, con l’unica particolarità che l’elaborato n. 1043 risulta sicuramente più lungo ed articolato: di qui la condivisibile considerazione della commissione circa una copiatura solo parziale (ma non perciò meno grave) da parte di uno dei due candidati o, il che è lo stesso al fine della legittimità del disposto annullamento di entrambe le prove, da parte di ambedue rispetto ad una fonte terza, dimostrando quest’ultima eventualità l’assenza totale di un’elaborazione personale ed originale della traccia da sviluppare.
Alla stregua della conclusione raggiunta in punto di merito, appare evidente l’assoluta ininfluenza dell’ultima censura mossa, concernente i tempi – asseritamente troppo contratti – di valutazione delle prove scritte da parte della commissione di esame.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente, Estensore
Alessandro Pagano, Consigliere
Renata Emma Ianigro, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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