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  • Cassazione tributaria. L'obbligo di presentare gli atti non è rispettato con semplici estratti. No alle scorciatoie sui ricorsi. Vincolo giustificato per facilitare il lavoro di gestione della Corte

    La Cassazione fa chiarezza sulle modalità dei ricorsi tributari. Con due distinte sentenze, la n. 2799 e la n. 2803, la Corte assume una linea rigida e precisa che l'obbligo di deposito degli atti processuali non può essere eluso attraverso scorciatoie e che il cambiamento di una giurisprudenza su cui si era fatto affidamento per presentare l'impugnazione non ha sempre l'effetto automatico di rimettere in gioco il ricorrente per cambiare la sua versione.

    Nel dettaglio, la prima sentenza puntualizza che, in seguito al decreto legislativo n. 40 del 2006, l'articolo 369 del Codice di procedura civile, che i giudici ritengono applicabile anche al giudizio tributario, dispone, a pena di inammissibilità, il deposito insieme al ricorso in Cassazione degli atti processuali sui quale è fondato. Si tratta di un obbligo che non può essere considerato adempiuto con la semplice acquisizione del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito e neppure attraverso la semplice riproduzione all'interno del ricorso di passi degli atti sui quali il ricorso stesso è fondato.

    La Cassazione sottolinea che sui ricorrenti pesa un onere di deposito degli atti già contenuti nel fascicolo di causa. Una duplicazione documentale che, nella valutazione dei giudici, non risulta irragionevole e vessatoria «dovendo la ragione della previsione del deposito di documenti già presenti nel fascicolo di causa ravvisarsi innanzitutto ed essenzialmente nella diversità dei tempi di disponibilità per la Corte dei suddetti documenti». Il deposito anticipato di materiale infatti permette alla Cassazione di svolgere un primo screening dell'impugnazione «funzionale ad un'immediata catalogazione ed organizzazione delle sopravvenienze».

    Si tratta di una previsione che assume poi oggi una rilevanza tutta particolare, ammette la sentenza, davanti a un contenzioso sempre in aumento che obbliga la Corte a compiti di gestione materiale della mole di documentazione che arriva da tutti gli uffici giudiziari del Paese. A rafforzare questa letture delle disposizioni del Codice c'è poi anche la norma costituzionale sulla ragionevole durata del processo che «deve intendersi rivolto non soltanto al giudice quale soggetto processuale, in funzione acceleratoria, ed al legislatore ordinario, ma anche al giudice quale interprete della norma processuale».

    Con la seconda pronuncia la Cassazione fornisce alcune indicazioni per la lettura della norma che, in sede di ricorso, obbliga alla definizione del quesito sulla questione di diritto sottoposta ai giudici. Per la Corte «il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo» perché il senso della disposizione del Codice di procedura civile è quello di vincolare il ricorrente a una sintesi originale e autosufficiente delle sue ragioni, indirizzata alla formazione diretta del principio di diritto e tale da rendere più agevole l'intervento stesso della Corte di cassazione.

    Quanto al cambiamento della giurisprudenza su aspetti processuali, elemento da fare valere per arrivare eventualmente alla rimessione in termini, questo deve essere di portata tale da giustificare un vero e proprio affidamento della parte, non marginale o comunque discutibile, su un'interpretazione della normativa che poi è stata travolta da un orientamento innovativo.

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