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Prescrizione del debito ed effetti interruttivi del riconoscimento
Quali caratteri deve avere il riconoscimento di debito al fine di interrompere il decorso della prescrizione?
Prescrizione del debito ed effetti interruttivi del riconoscimento(Cass. Civ., Sez. III, sentenza 24 novembre 2010, n. 23822)di Clorinda Di Franco(Fonte: Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza 1/2011)
Il quesito:- Quali caratteri deve avere il riconoscimento di debito al fine di interrompere il decorso della prescrizione?
Il casoIl giudice unico del Tribunale di Udine, su richiesta della società Alfa, ingiunge all’avv. Tizio il pagamento della somma di lire 14.648.240, oltre accessori.Tizio propone opposizione avverso tale decreto, deducendo l’avvenuta prescrizione del credito vantato dalla società opposta; propone inoltre domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di lire 6.642.634 a titolo di compenso per numerose prestazioni professionali svolte a favore della medesima società.Il giudice di primo grado accerta l’avvenuta prescrizione del credito vantato da Alfa e revoca il decreto ingiuntivo.Avverso tale sentenza propone appello Alfa sostenendo che la prescrizione del credito non sia ancora decorsa a seguito del riconoscimento del credito effettuato da Tizio in numerose occasioni, tra cui la comparsa conclusionale relativa al giudizio di primo grado.Il giudice d’appello rigetta il gravame sulla base del rilievo per cui il riconoscimento effettuato da Tizio non è valso ad interrompere il corso della prescrizione del credito essendo esso finalizzato più che altro ad opporre in compensazione un proprio credito di importo maggiore.Alfa propone ricorso per cassazione.Inquadramento della problematicaLa questione alla base della sentenza in esame può essere ricondotta ai seguenti quesiti:- Il riconoscimento di debito quali caratteri deve assumere al fine di determinare l’interruzione della prescrizione?- In particolare l’atto con cui si oppone la compensazione del credito può avere tale efficacia interruttiva della prescrizione?La normativa
Codice Civile
Articolo 1988. Promessa di pagamento e ricognizione di debito.
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Art. 2944. Interruzione per effetto di riconoscimento.
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.La rispostaEcco in sintesi la risposta dei giudici di legittimità:- L’atto di riconoscimento di debito di cui all’art. 1988 c.c., affinché possa produrre effetto interruttivo della prescrizione a norma dell’art. 2944 del c.c., non solo deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma anche e soprattutto deve manifestare, in modo chiaro ed univoco, l’intenzione ricognitiva del diritto altrui, tale da escludere che la dichiarazione medesima possa essere effettuata ad altri fini incompatibili con la volontà di riconoscere il diritto altrui.- Così si è espressa la giurisprudenza più recente che ha superato l’orientamento precedente che al predetto fine interruttivo della prescrizione richiedeva semplicemente un atto volontario con la consapevolezza anche implicita dell’esistenza del credito altrui (cass.civ., 6651/2003; 19253/2004).- Oggi la giurisprudenza richiede un quid pluris consistente nella manifestazione espressa ed univoca dell’intenzione da parte del dichiarante di riconoscere il diritto altrui.- Circa l’eccezione di compensazione, la giurisprudenza vi ravvisa l’efficacia interruttiva della prescrizione solo se sorretta dall’intenzione ricognitiva del credito della controparte. Tale efficacia va certamente esclusa nell’eccezione di compensazione totale del credito, mentre per quella parziale bisogna distinguere a seconda dei casi, al fine di verificare la sussistenza dell’intenzione ricognitiva di cui si è detto poc’anzi (cass. civ., 7760/2009; 10755/2009; 12953/2007).- L’indagine sul contenuto e sul significati di simili dichiarazione, al fine di stabilire se si verifichi o meno l’effetto interruttivo della prescrizione, spetta al giudice di merito ed è insindacabile se sorretta da adeguata motivazione.- Nel caso di specie, i giudici di primo grado, con decisione confermata in grado di appello, hanno escluso che le dichiarazioni rese da Tizio possano avere determinato l’interruzione del corso della prescrizione del credito vantato dalla società attrice, essendo volte più che altro ad opporre l’eccezione di compensazione totale del credito e perciò lo hanno dichiarato estinto.- Per questi motivi il ricorso è respinto con condanna di Alfa al pagamento delle spese processuale e formulazione del seguente principio di diritto: «il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore».

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