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  • Per professionisti e imprese contabilità Iva a caro prezzo

    Contabilità Iva a caro prezzo Per professionisti e imprese, alle prese con l'aggiornamento dei programmi di contabilità Iva per adeguarsi al nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro (articolo 21 del decreto legge 78/2010; provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010), l'operazione non sarà a costo zero, sia dal punto di vista economico sia degli adempimenti amministrativi.

    La tempistica
    Per il 2010 il termine è fissato al 31 ottobre 2011 e dovranno essere comunicate le operazioni di importo non inferiore a 25mila euro. Inoltre la comunicazione è esclusa per le sole operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione. Queste dovrebbero essere quelle effettuate da commercianti al minuto (articolo 22 del Dpr 633/72), ma, per esempio, un'impresa immobiliare che ha venduto un'abitazione a un privato ha dovuto emettere la fattura ma può non aver memorizzato il numero di codice fiscale che invece dovrà figurare nella comunicazione alle Entrate. Quindi il nuovo obbligo di trasmissione pone i soggetti passivi di fronte a un nuovo adempimento, che contrariamente a quanto enunciato nell'articolo 21 del Dl 78/2010 sarà gravoso.
    L'aggravio dei costi
    Pensando al 2011, anche i commercianti al minuto per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro che saranno effettuate dopo il prossimo 30 aprile dovranno richiedere e memorizzare il numero di codice fiscale dei clienti privati; quindi i dettaglianti dovranno dotarsi di un sistema di memorizzazione dei dati di queste cessioni per poter successivamente ricavare l'elenco dei clienti e delle operazioni per la trasmissione ai sensi del citato articolo 21 del Dl 78/2010. Se poi il cliente è un soggetto non residente occorre rilevare tutti i dati anagrafici. La conseguenza di questo adempimento sarà un aggravio dei costi amministrativi per implementare al meglio i sistemi contabili al fine di garantire una tempestiva rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione. Il nuovo elenco clienti e fornitori – o, meglio, delle operazioni – è un adempimento che riguarda soprattutto le imprese e i professionisti e ha il principale scopo di monitorare le operazioni per combattere le frodi in materia di Iva. Dal tracciato allegato al provvedimento si evince che la comunicazione riguarda le singole operazioni, in quanto vengono richiesti gli estremi della fornitura e i dati della singola operazione. In sostanza si tratta dell'elenco delle operazioni e cioè della fotocopia dei registri Iva.
    Imprese e professionisti
    Ma anche per le imprese e professionisti ci sono dubbi che ostacolano l'operatività.
    Il provvedimento dell'Agenzia precisa che per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti periodici, l'operazione deve essere comunicata qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3mila euro (3.600 per i privati; 25mila per l'anno 2010). Questo richiede la necessità di legare le fatture registrate che fanno parte di un'unica operazione complessa e quindi occorrerà introdurre una codificazione dedicata a questa necessità. Non sono escluse le cessioni di immobili il cui importo è naturalmente superiore alla soglia e di autovetture, operazioni che, in realtà, sono già perfettamente monitorate dall'anagrafe tributaria.
    Poi ci può essere un'operazione a cavallo di due periodi d'imposta che solo cumulativamente supera la soglia. Ad esempio: un idraulico ristruttura l'impianto di riscaldamento nei confronti di un privato con acconto nel 2011 di 2mila euro e saldo nel 2012 di 2.500 euro; ci si chiede se questa operazione debba essere comunicata o se invece sia esclusa in quanto la soglia di ingresso nella comunicazione è l'importo di 3.600 euro. Il provvedimento dispone che per i contratti di fornitura occorre fare riferimento ai corrispettivi dovuti complessivamente in un anno solare, ma se manca un contratto si dovrebbero segnalare soltanto le cessioni che singolarmente hanno superato la soglia.
    Infine, per i clienti e fornitori soggetti passivi occorre indicare nella comunicazione il numero di partita Iva per il quale non c'è l'obbligo della annotazione nei registri Iva, ma ora occorre memorizzarlo ai fini della futura comunicazione.

    IlSole24Ore 

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