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  • Consulta, legittimo impedimento: «Impegno premier sia preciso»

    La Corte Costituzionale (Ansa)Le attività di governo che possono rappresentare un legittimo impedimento valgono solo nel caso in cui venga indicato un «impegno preciso e puntuale» da parte del premier. Lo scrive la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza con cui ha in parte bocciato la legge sul legittimo impedimento.

    COLLABORAZIONE - «Il principio della separazione dei poteri non è violato dalla previsione del potere del giudice di valutare in concreto l'impedimento, ma, eventualmente, soltanto dal suo cattivo esercizio, che deve rispondere al canone della leale collaborazione», scrive la Consulta. «La leale collaborazione deve esplicarsi mediante soluzioni procedimentali, ispirate al coordinamento dei rispettivi calendari. Per un verso, il giudice deve definire il calendario delle udienze tenendo conto degli impegni del presidente del Consiglio riconducibili ad attribuzioni coessenziali alla funzione di governo e in concreto assolutamente indifferibili. Per altro verso, il presidente del Consiglio deve programmare i propri impegni, tenendo conto, nel rispetto della funzione giurisdizionale, dell'interesse alla speditezza del processo che lo riguarda e riservando a tale scopo spazio adeguato nella propria agenda».
    IMPEDIMENTO - Secondo la Corte il fatto che sia il giudice a valutare l'impedimento del premier non significa che tale potere sia «di per sé lesivo delle prerogative del presidente del Consiglio dei ministri, o si ponga in contrasto con il principio della separazione dei poteri». La Corte inoltre specifica che «la disciplina elettorale, in base alla quale i cittadini indicano il "capo della forza politica" o il "capo della coalizione", non modifica l'attribuzione al presidente della Repubblica del potere di nomina del presidente del Consiglio» né «la posizione costituzionale di quest'ultimo». Dall'altro lato la Consulta non manca di riconoscere che «l'esercizio della funzione giurisdizionale ha un'incidenza indiretta sull'attività del titolare della carica governativa, incidenza che - raccomanda la Corte - obbligo del giudice ridurre al minimo possibile, tenendo conto del dovere dell'imputato di assolvere le funzioni pubbliche assegnategli».

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