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  • Più chance di pace con la conciliazione

    Il Collegato lavoro, in vigore dal 24 novembre, è composto da 50 articoli che spaziano in numerosi e diversificati ambiti del lavoro, pubblico e privato: dalla maxisanzione per il lavoro sommerso al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro, fino alle modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap. 
    Le innovazioni più significative sono quelle in tema di processo del lavoro e le altre novità connesse alle modalità di risoluzione delle controversie di lavoro – che coinvolgono anche le controversie in materia di risoluzione del rapporto – attraverso il potenziamento delle misure alternative al giudizio ordinario, quali la conciliazione e l'arbitrato.
    Profilo, quest'ultimo, su cui da una lettura del provvedimento emerge l'obiettivo di un'immediata attivazione delle parti, sia con riferimento ai tempi di proposizione della domanda, sia alla necessità/opportunità di ricercare soluzioni alternative a quelle tradizionalmente offerte dal ricorso al giudice. 
    Ferma restando la disciplina relativa al tentativo di conciliazione in sede sindacale, si fa riferimento, in particolare, alla scelta per la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro e alle novità in materia di tentativo di conciliazione. Soluzioni che, nell'intento del legislatore – ma che saranno subordinate al vaglio della pratica – appaiono finalizzate ad assicurare tempi certi ai procedimenti. 
    La conciliazione
    Tra le modifiche in materia di tentativo di conciliazione, il legislatore definisce da un lato quali devono essere i suoi contenuti in caso di proposizione dell'istanza, sulla falsariga di quello che già era previsto per il pubblico impiego, e sottrae, dall'altro, all'istituto lo "status" di condizione di procedibilità della domanda. Pertanto, con la nuova disciplina, chi intenderà far valere i propri diritti in materia di rapporto di lavoro "potrà" e non più "dovrà", esperire il tentativo di conciliazione: ciò riconduce, entro l'ambito dell'autonomia privata, la scelta in ordine a modalità di risoluzione delle controversie di lavoro, nella forma di una conciliazione stragiudiziale ovvero nella forma tradizionale del ricorso diretto all'autorità giudiziaria, ovvero, ancora nella forma del giudizio arbitrale. Infatti, mentre sino a oggi la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro è stata prevista solo a determinate condizioni, la prima e più importante delle quali è appunto che tale possibilità sia contemplata dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ora, con le nuove disposizioni, anche nelle more del tentativo di conciliazione le parti, a prescindere dalla previsione in tal senso da parte del contratto collettivo nazionale, potranno sottoporre la controversia al giudizio di un arbitro conferendo alla Commissione di conciliazione il relativo mandato. 


    Ma non solo, le parti potranno avvalersi anche della nuova procedura per arbitrato irrituale prevista dalla riforma del 2010 (nuovo articolo 412-quater, si veda la scheda qui in alto). La norma prevede, infatti, la costituzione di un collegio arbitrale ad hoc costituito ad iniziativa delle parti. Anche gli organi di certificazione di cui agli articoli 76 e seguenti Dlgs n. 276/2003, poi, potranno costituire camere arbitrali per la definizione delle controversie nelle materie di lavoro di cui agli articoli 409 codice procedura penale e 63 del Dlgs n. 165/2001. 
    Significativa è, infine, la possibilità di pattuire clausole compromissorie che, deferiscano ad arbitri, con effettiva volontà del lavoratore accertata dalle commissioni, eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. 
    La procedura acceleratoria prevista per il licenziamento viene estesa anche ad altre fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per le quali, prima della riforma, non era previsto alcun termine di impugnazione: l'obiettivo del legislatore è evitare che il rischio di contenzioso si protragga nel tempo, garantendo così certezza alle situazioni giuridiche non impugnate e non contestate nei tempi.


    Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-12-06/chance-pace-conciliazione-064159.shtml?uuid=AYhHRVpC

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