rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
  • Buona fede e ritardato adempimento nel contratto di telefonia

    Fonte: http://www.altalex.com
    In data 2 febbraio 2006 la compagnia telefonica Y sospendeva unilateralmente il servizio in danno della signora X, adducendo che il guasto si sarebbe potuto riparare solo previo accesso ad un fondo, più volte negato dall’avente diritto. L’interruzione della linea telefonica perdurò fino all’ottobre del medesimo anno, quando il servizio fu ripristinato dai tecnici della compagnia accedendo ad una centralina posta nelle vicinanze dell’abitazione dell’utente.
    La signora X, esperito il tentativo di conciliazione avanti il competente CORECOM regionale, citava in giudizio la compagnia telefonica Y avanti il Giudice di Pace di Locri, per sentirla condannare al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, alla restituzione dei canoni pagati per il periodo di mancata fruizione del servizio, alla rifusione del danno esistenziale.

    Si costituiva la società Y, concludendo per l’integrale rigetto delle pretese attoree, sulla scorta della non imputabilità dell’inadempimento alla società, a motivo della serietà del guasto e della ferma opposizione del proprietario di un terreno attraversato da linee telefoniche, attiguo alla abitazione dell’attrice, il cui accesso era necessario ai fini del ripristino della linea telefonica.
    La vicenda si impernia sulla interruzione immediata del servizio da parte della compagnia telefonica, oltre che sul ritardo nell’adempimento da parte di quest’ultima.
    La rupture brutale dell’esecuzione del rapporto, tema non estraneo alla comparazione giuridica[1], si concreta nella non preavvisata interruzione dell’adempimento delle prestazioni a cui è tenuta una parte del negozio, la quale contravviene in tal modo agli obblighi ad essa imposti dalla buona fede contrattuale.
    Costituisce oramai jus receptum dalla giurisprudenza di legittimità[2], oltre che acquisizione della dottrina anche straniera[3], la configurazione della buona fede quale impegno o obbligo di solidarietà costituzionalmente sanzionato (specialmente dall’art. 2 Cost.), che, quale fonte di integrazione dell’accordo, impone a ciascun paciscente di tenere quei comportamenti che, anche se non espressamente previsti da una clausola negoziale, non comportano alcun pregiudizio per il soggetto e, nel contempo, sono volti alla realizzazione dell’interesse di controparte, alla cui soddisfazione è preordinato il regolamento contrattuale.
    In virtù degli obblighi di protezione che bona fide incombono su ciascuna parte di un accordo ed impongono di non causare un danno alla sfera personale o patrimoniale di controparte[4], l’insorgenza di un guasto alla linea telefonica recava con sé la necessità, del tutto pretermessa dalla compagnia erogatrice del servizio, di avvisare l’utente del disguido e di ripristinare la funzionalità dell’impianto quanto prima, secondo quanto è ragionevole aspettarsi da un operatore qualificato e dalla diligenza professionale che non deve mai venire meno nell’esecuzione delle prestazioni professionali.
    La buona fede, nella sua concezione precettiva[5] come nella sua versione valutativa[6], amplia la gamma ed il numero dei comportamenti dovuti a causa di un atto di autonomia privata, correggendone il contenuto in funzione interpretativa[7]. Nondimeno un simile allargamento delle condotte doverose costituisce oggetto di attività interpretativa parametrata sugli interessi che le prestazioni dedotte in contratto mirano a disimpegnare, nonché sulle loro concrete modalità di soddisfazione e adempimento[8].
    La buona fede arricchisce il contenuto degli obblighi al cui adempimento è tenuta una parte, la diligenza costituisce criterio di responsabilità, alla cui stregua deve essere valutato il concreto atteggiarsi della compagnia telefonica[9].
    Nel caso di specie, la buona fede imponeva alla società di avvisare l’utenza di zona dell’avvenuto guasto agli impianti e di riparare il danno; la diligenza professionale è il metro con cui sono stati giudicati come non appaganti la carenza di informazione e i tempi eccessivamente lunghi per il ripristino della linea.
    Venir meno a quanto imposto dalla buona fede oggettiva e dalla diligenza, secondo le più moderne teorie, significa inoltre frustrare il legittimo affidamento che un soggetto ripone nella professionalità e nel correlativo status di controparte[10], in totale dispregio degli obblighi rivenienti dal contratto medesimo.
    Nella pronuncia in esame è dato ravvisare un ulteriore profilo afferente la buona fede oggettiva, attinente al criterio di imputazione della responsabilità da ritardo. Al riguardo, la giurisprudenza pratica fa spesso parola della mora del debitore e della colpa, asserendo che il ritardo, per essere fonte di responsabilità, deve essere colposo, ossia imputabile al debitore in assenza di caso fortuito o forza maggiore. In realtà, dietro una simile asserzione si cela non già l’istituto della colpa, bensì quello della correttezza nell’esecuzione della prestazione[11].
    Anche nel caso di specie si osserva l’assoluta carente allegazione di fonti di prova, idonee a soddisfare l’onere imposto dall’art. 2697 c.c., consistenti nella identificazione dell’asserito proprietario di un terreno che avrebbe impedito alla società Y l’accesso al fondo medesimo e l’aggiustamento del danno tecnico.
    Non sussistono, in altre parole, fatti anche solo temporaneamente impeditivi della obbligazione di riparazione tali da assurgere a ragioni giustificatrici del ritardo e da rendere alquanto difficoltosa l’esecuzione della prestazione: donde l’imputabilità del disguido alla compagnia.
    In virtù del combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c., infatti, la colpa del contraente inadempiente si presume, motivo per cui occorre che quest’ultimo fornisca la prova contraria se vuole ottenere la liberazione ed evitare l’inadempimento[12].
    La convenuta ha tentato di ribaltare la presunzione dianzi cennata facendo leva su una presunta difficoltà di accesso al fondo ove sarebbe insistito il preteso guasto, ma, come si legge nella parte motiva del pronunciamento che si commenta, in sede istruttoria è emersa l’infondatezza di una simile ricostruzione.
    Diverso giudizio, come insegna il Giudice nomofilattico, sarebbe stato pertinente nel caso della dimostrazione da parte della società di una impossibilità temporanea, che avrebbe comportato la sospensione del rapporto, se e nei limiti dell’interesse del creditore al conseguimento della prestazione, ai sensi dell’art. 1256, comma 2°, c.c., senza responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento[13].
    Interessante aspetto della sentenza di merito è anche il riconoscimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale[14], ravvisato nel peggioramento di vita patito dalla anziana signora per non aver potuto fruire del proprio telefono per un considerevole lasso di tempo[15].
    Peraltro, tale posta risarcitoria è stata liquidata dal Giudice di prime cure in omaggio all’insegnamento delle Sezioni Unite di San Martino (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), che hanno ammonito al contenimento della tendenza al risarcimento dei danni da inadempimento di prestazioni di servizi, specialmente laddove le pronunce liquidatorie (quali, tipicamente, le decisioni dei Giudici di Pace) siano fondate su equità formativa o sostitutiva e siano, come tali, insindacabili in sede di legittimità[16].
    In ultimo, la sentenza esamina le clausole contrattuali in materia di ritardi nell’adempimento degli obblighi gravanti sulla società di telefonia e di indennizzo del cliente in caso di inottemperanza del gestore ai termini per l’attivazione del servizio; successivamente, rileva il notevole ritardo di quest’ultimo nel ripristino della linea telefonica e lo compara con le condizioni personali di parte attrice, donna anziana ed ammalata che ha dovuto ricorrere all’assistenza delle persone a lei più vicine durante i nove mesi in cui si è manifestato il disservizio.
    Alla luce di un simile scenario fattuale, il Giudice ha condannato la società Y: al risarcimento del danno da ritardato adempimento; alla ripetizione delle somme indebitamente incamerate sine causa durante il periodo di interruzione del servizio; al ristoro del danno non patrimoniale patito a causa della tardiva riparazione; alla rifusione delle spese di lite.
    (Altalex, 16 novembre 2010. Nota di Andrea Agnese. Si ringrazia per la segnalazione Giovanni Golotta)
    ______________
    [1] Per riferimenti all’esperienza giurisprudenziale che ha maggiormente sviluppato questo istituto, ossia la giurisprudenza belga in materia di diritto bancario e di recesso immediato da parte dell’istituto di credito (rupture brutale du crédit), Portale, Lezioni di diritto privato comparato, Giappichelli, 2007, ove ragguagli.

    [2] Per tutti, Cassazione 23.05.2002, n. 7543, in Foro It., 2003, I, c. 557.

    [3] In argomento, Bianca, La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. Dir. Civ., I, 1983, 209 ss.; Mengoni, Autonomia privata e Costituzione, in Banca, Borsa, Titoli di Credito, 1997, 2 ss.; Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Giuffrè, 2004, 151 s.; Galgano, Diritto Civile e Commerciale, III, 2, Cedam, 2004, 638 ss.
    Per riferimenti di diritto comparato, nel diritto francese si collega esplicitamente la buona fede al principio solidaristico per domandarsi se la prima trascenda il campo contrattuale ed abbracci anche quello aquiliano, nella Mémoire de DEA droit de contracts préparés sous la direction de Christophe Jamin par Romain Loir, Les fondements de l’exigence de bonne foi en droit français des contracts. Session 2001 – 2002, Ecole doctorale n. 74, Lille 2 (reperibile su www.edoctorale74.univ-lille2.fr), spec. 120, ove si legge: “La bonne fois, comme les principes essentiels de droit des obligation, répond dés lors à des nécesités d’ordre général, et non propres à la seule matère des contracts. En outre, la formulation de l’article 1134, alinéa 3 paraît assez révélatrice. En effet, elle n’indique pas que les conventions sont de bonne foi, mais qu’elles “doivent être” executées de bonne foi, en raison, semble t’il, d’impératifs supériors. Par la suite, la référence par Demogue au mouvement du solidarism peut être interprétée comme traduisant l’exrériorité du fondement de la bonne foi au contrat.En effet, le solidarisme n’est-il pas avant toute une doctrine de philosophie politique? Ne peut-on affirmer que si la bonne foi doit régner dans les contrats au nom de la doctrine solidariste, et impliquer la solidarité des contractans, c’est parce que, pour les tenants du solidarisme, la solidarité doit imprégner les relations entre individus de façon générale?”.
    Nel diritto spagnolo, si concepisce la buona fede quale principio costituzionale che impone comportamenti supplementari a quelli dedotti in contratto: per tutti, Moreno Garcia, Buena fe y derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (reperibile su www.ceps.es), spec. 14: “El problema de la eficacia que el principio de la buena fe, como canon ético de conducta exigible, puede llegar a desempeñar en el ejercicio de un derecho fundamental adquiere ad una relevancia capital cuando dicho ejercicio tiene lugar en el ámbito de una relación inter privatos y, más exactamente, en un tipo expecífico de relación privada, la relación negocial. En efecto, el ordenamiento jurídico (entre otros, arts. 7.1 y 1.250 del Código Civil arts. 5.a), 20.2 y 54.2.d del Estatuto de los Trabajadores) impone a las partes un genérico deber de cumplimiento de sus obligaciones contractuales de buena fe. Este principio general se convierte, así, en instrumento decisivo para la integración del contenido de todo negocio jurídico y en criterio de conducta al cual deben atenerse la partes en el desenvolvimiento del contrato que les vincula”.
    Anche la giurisprudenza spagnola è allineata sulla medesima posizione (rassegna di massime tratta dahttp://respuestasdederecho.blogspot.com): “La buena fe a que se refiere el art. 1.258 es un concepto objetivo, de comportamiento honrado, justo, leal..., (Sentencias 26 octubre 1995, 6 marzo 1999, 30 junio y 25 julio 2000, entre otras) que opera en relación íntima con una serie de principios que la conciencia social considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre o el contrato (S. 22 septiembre 1997). Supone una exigencia de comportamiento coherente y de protección de la confianza ajena (Sentencias 16 noviembre 1979, 29 febrero y 2 octubre 2000); de cumplimiento de las reglas de conducta ínsitas en la ética social vigente, que vienen significadas por los valores de honradez, corrección, lealtad y fidelidad a la palabra dada y a la conducta seguida (SS. 26 enero 1980, 21 septiembre 1987, 29 febrero 2000)”. Con riguardo al ruolo del principio in questione nel settore contrattuale, si richiedono comportamenti non esplicitamente pattuiti ma ritenuti parimenti essenziali: “Aplicando en concreto el instituto al campo contractual, integra el contenido del negocio en el sentido de que las partes quedan obligadas no solo a lo que se expresa de modo literal, sino también a sus derivaciones naturales, de tal modo que impone comportamientos adecuados para dar al contrato cumplida efectividad en orden a la obtención de los fines propuestos (todas, S. 26 octubre 1995)”.

    [4] La premessa teorica si rinviene nello studio di Mengoni, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”. Studio critico, in Riv. Dir. Comm., 1954, I, 288 ss.; recentemente, Castronovo, La nuova responsabilità civile, Giuffrè, 2006, 446 s. Sugli obblighi di protezione, Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, Cedam, 2006, 131 ss.

    [5] Sul punto, Mengoni, Obbligazioni “di risultato”, cit., 283 ss.

    [6] In argomento, Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, Giuffrè, 1974, vol. 1, 39 ss., in Trattato di Diritto Civile e Commerciale Cicu – Messineo.

    [7] Al riguardo, Jiménez Gómez, El principio de la buena fe en la teoria general del contrato (reperibile suwww.bibliojuridica.org), 6: “De este manera, el principio de la buena fe sirve para suplir, integrar y corregir el contenido del negocio, en función interpretativa; o lo que es lo mismo, desde otro punto de vista, la buena fe interviene en la configuraci n del negocio jurídico, situándose en el mismo lugar que los usos del tráfico, o la norma dispositiva, constituyendo por ello, en sí misma, norma dispositiva”.

    [8] Mengoni, Autonomia privata, cit., 9 ss.

    [9] Su questa distinzione, per tutti, Bianca, La nozione, cit., 210 ss.

    [10] Thiene, Nuovi percorsi della responsabilità civile, Cedam, 2006; Ead., Inadempimento alle obbligazioni senza prestazione, in Visintini, Trattato della Responsabilità Contrattuale, vol. 1, Cedam, 2009, 317 ss.

    [11] Visintini, Trattato breve, cit., 209 ss., ove ulteriori ragguagli di giurisprudenza.

    [12] Per tutti, Calabrese, in Galgano, Commentario Compatto al Codice Civile, La Tribuna, 2010, 1212,sub art. 1256, ove riferimenti giurisprudenziali. La comparazione giuridica mostra come il collegamento tra colpa e responsabilità del debitore trovi la propria origine nell’art. 1147 Code Civil del 1804, laddove espressamente si stabilisce la condanna del debitore “au paiement de dommage et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucun mauvaise foie de sa part”. Tale norma portò la prima dottrina di oltralpe (Laurent, Baudry Lacantinerie, Planiol) a ragionare di una presunzione di colpa con inversione dell’onere della prova che comportava la necessità per il debitore di provare non già la sua diligenza, bensì l’esistenza di una causa che impediva l’adempimento ed era estranea alla sfera giuridica del debitore. Sul relativo dibattito e sull’influsso del modello francese sul codice civile italiano, Galgano, La responsabilità per inadempimento contrattuale. I. Il modello francese e i suoi sviluppi, in Id., Atlante di diritto privato comparato, con la collaborazione di Ferrari e Ajani, Zanichelli, 1999, 115 ss. Nel caso di specie, si noti come la convenuta non abbia mirato alla dimostrazione della propria diligenza, bensì dell’esistenza di una causa impeditiva dell’adempimento della prestazione, proprio come nel modello francese.

    [13] In luogo di molte, si veda: Cassazione 28.01.1995, n. 1037, in Giust. Civ. Mass., 1995, 213.

    [14] In argomento, Visintini, Trattato breve, cit., 246 ss. La tematica del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale porta ad avvicinamento della responsabilità contrattuale e di quella aquiliana, che, se non conferma, di sicuro richiama la teoria unitaria di Carnelutti, che concepiva quella obbligatoria come species di responsabilità extracontrattuale, finalizzata al precipuo ristoro di quella che veniva concepita dal Maestro come una violazione qualificata del più generale dovere di neminem laedere; al riguardo, Carnelutti, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, in Riv. Dir. Comm. 1912, II, 744. Per una confutazione, Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. Dir. Comm. 1956, II, 356 ss. e, da ultimo, Castronovo, La nuova responsabilità civile, cit., 451 ss

    [15] Per un confronto, seppure con un caso anteriore alle Sezioni Unite dell’11.11.2008, si è reputato rilevante ai fini del risarcimento del danno esistenziale da black out della linea telefonica un lasso di tempo di 44 giorni da parte di Giudice di Pace Roma, 11.07.2003, in Danno e Resp., 2004, 85.

    [16] Sul tema specifico, Savorani, Il danno non patrimoniale da inadempimento, in Visintini, Trattato della Responsabilità Contrattuale, cit., vol. 3, 251 ss., spec. 279 ss.. 

    Giudice di Pace
    Locri
    Sentenza 12 giugno 2009, n. 283
    UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LOCRI
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL GIUDICE DI PACE
    Dott . Avv. Giovanni Golotta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 391/2007 R.G.A.C. promossa dalla sig. ra
    Rosa xxxxxx come in atti generalizzata e rappresentata e difesa dall’avv. xxxxxxx ed elettivamente domiciliato in Locri alla Via xxxxxxxxx presso lo studio del detto professionista come da procura in atti
    ATTRICE
    CONTRO
    Yyyyyyyy SPA in persona del proprio legale rappresentante pro tempore e difesa dall’avv. xxxxx ed elettivamente domiciliata in Roccella Jonica alla xxxxxxx presso lo studio del’Avv. xxxxxx;
    CONVENUTA
    CONCLUSIONI DELLE PARTI: all’udienza del 6 febbraio 2009 i procuratori delle parti concludono riportandosi ciascuno ai propri scritti difensivi nonché alle deduzioni di causa insistendo per l’accoglimento integrale delle rispettive conclusioni.
    SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
    Con atto di citazione ritualmente notificato l’attrice esponeva di essere titolare, quale erede del proprio defunto marito WWWWW dell’utenza di telefonia fissa n. XXXXXXXXX utilizzata nell’ambito di un rapporto contrattuale di fornitura di servizi telefonici intercorrente con la convenuta.
    Il 2 febbraio 2005 YyyyyyItalia sospendeva senza preavviso il servizio.
    Malgrado le reiterate lamentele della signora xxxxx, Yyyyyy non provvedeva alla riparazione.
    Yyyyyygiustificava tale propria condotta asserendo che il guasto poteva essere riparato solo mediante accesso ad un fondo di proprietà di terzi che, tale accesso avrebbero però reiteratamente negato.
    Tale situazione si protraeva,a dire dell’attrice, dal 2 febbraio 2006 fino a tutto il mese di ottobre dello stesso anno e, così per un totale di 215 giorni lavorativi.
    Nel mese di ottobre 2006, poi, sempre a dire della signora Xxxxx, il guasto sarebbe stato riparato da tecnici Yyyyyy direttamente da una centralina posta sotto casa sua e senza che i medesimi tecnici avessero bisogno di alcuna autorizzazione da parte dei proprietari vicini o di terzi più in generale.
    La signora Xxxxx, premesso di aver esperito inutilmente il tentativo di conciliazione davanti al CORECOM della Regione Calabria,chiedeva il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nei termini previsti dalle condizioni generali di contratto che quantificava in complessivi € 1565,20 ( € 7,28 – pari alla metà del canone mensile- per 215 gg. di mancata fruizione del servizio) oltre alla restituzione di € 178,10 pari all’importo dei canoni pagati durante il periodo di mancata erogazione del servizio.
    Chiedeva infine la liquidazione del danno esistenziale asserendo che date le proprie precarie condizioni di salute, la mancanza del telefono le avrebbe causato ulteriore stress .
    Si costituiva Yyyyyyche contestava le avverse pretese ritenendole infondate.
    Evidenziava che nela circostanza s’era verificato un guasto particolarmente grave ed evidenziava che la sua mancata tempestiva riparazione era dipesa dall’opposizione di un terzo proprietario di un fondo limitrofo all’abitazione dell’attrice ed attraversato dalle linee telefoniche.
    Di conseguenza l’inadempimento lamentato dall’attrice non si sarebbe potuto ritenere imputabile alla convenuta- come del resto a dire di Yyyyyy sarebbe stato desumibile dalla corrispondenza allegata dalla stessa attrice- .
    Concludeva chiedendo il rigetto della domanda ed, in via gradata ridurre le pretese dell’attrice.
    Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sostituito l’originario istruttore per la temporanea cessazione delle funzioni giudiziarie, con l’odierno giudicante la causa, veniva istruita con l’esame di testi e incamerata a sentenza con termine per memorie difensive conclusionali e di replica.
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    La domanda spinta dall’attrice è fondata e provata e va accolta.
    Va preliminarmente affermato che il contratto di utenza telefonica è inquadrabile nello schema della “somministrazione”1 al quale, com’è noto per l’art.1570 c.c. ai applicano, in quanto compatibili anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni ( nella fattispecie il contratto di appalto) nonché i principi portati dagli art. 1175 e 1375 del codice civile che impongono alle parti, in sede di adempimento delle obbligazioni in capo a ciascuna di esse nascenti nel contesto di rapporti sinallagmnatici, l’obbligazione ulteriore di comportarsi secondo correttezza e buona fede.
    Nella fattispecie risultano provati sia il ritardo nell’adempimento dell’obbligo di riparazione del guasto ad opera di parte convenuta , sia la violazione da parte della stessa Società, del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
    Quanto al ritardo la circostanza oltre che provata per testi e documentalmente è, in parte ammessa anche dalla convenuta medesima che, tuttavia, la imputa all’attività ostruzionistica di terzi.
    Quanto alla violazione del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione degli obblighi nascenti dal contratto, la stessa risulta dal comportamento di Yyyyyy che con una lettera datata 10 febbraio 2005, afferma che la riparazione del guasto non è possibile in dipendenza dell’opposizione all’intervento da parte di proprietari limitrofi interessati, mentre dall’istruttoria della causa è risultato che ciò non era vero.
    In proposito, infatti, parte attrice,ha offerto la prova utile ad escludere qualsivoglia apporto causale dei terzi ( sia in termini di contegni attivi che in termini di contegni omissivi) nel ritardo nella riparazione avendo le testimoni, signore Maria ZZZZZZ e Rita KKKKKKK , sentite entrambe all’udienza del 7 novembre 2008, confermato l’affermazione di parte attrice circa la quale la riparazione è avvenuta mediante un intervento sulla cabina telefonica posta nelle vicinanze dell’abitazione della signora Xxxxx con esclusione di qualsiasi coinvolgimento delle proprietà di terzi.
    D’altra parte la società convenuta non ha provato, come sarebbe stato proprio onere ex art. 2697 secondo comma c.c., la sussistenza di fatti ostativi ad un intervento ripristinatore del servizio più celere di quello posto in essere ed addebitabili a comportamenti attivi od omissivi di terzi .
    Pur avendo affermato nelle proprie difese la sussistenza di detti contegni come causa esclusiva del ritardo nell‘adempimento, Yyyyyy non ha offerto alcun altro elemento neppure utile alla sola generica identificazione dei terzi che tali comportamenti avrebbero posto in essere, né di un suo intervento idoneo a dimostrare interesse alla rimozione degli ostacoli frapponentisi alla riparazione.
    A parte attrice spettano quindi gli indennizzi forfettari per i disservizi della società telefonica nella misura prevista dalle condizioni generali di contratto.
    Questi hanno la funzione di agevolare l'utente, e consentirgli di ricevere un ristoro per il disservizio sulla base della semplice constatazione di quest'ultimo, senza la necessità di provare il danno e, pertanto, lasciano inalterate le conseguenze derivanti dalla generale responsabilità per inadempimento azionabile sulla base della disciplina civilistica in sede giurisdizionale.
    In concreto alla signora Xxxxx spettano dunque:
    a) l’indennizzo di cui all’art. 26 delle dette condizioni generali di contratto e che testualmente prevede :<< Ritardi nell’adempimento degli obblighi assunti da Yyyyyy Italia nella fornitura del Servizio
    1. Qualora YyyyyyItalia non rispetti i termini previsti per l’attivazione del Servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico, l’effettuazione di un trasloco, di cui rispettivamente agli articoli 4.1, 7.2, 22.1, 22.2 e 25.1, il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite. In caso di ritardo nell’attivazione di un nuovo impianto o di un trasloco, l’indennizzo viene riconosciuto automaticamente.
    2. Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile al Cliente ovvero a terzi diversi da Yyyyyy Italia, considerando come YyyyyyItalia anche i suoi subfornitori/subappaltatori >>.
    Poiché è incontestato che il canone corrisposto dalla signora Xxxxx è di € 14,56 alla stessa, a titolo di indennizzo, spetta la somma di € 7,28 per ciascun giorno di ritardo e, quindi per il ritardo nella riparazione per cui è causa , € 1.565,20 pari al prodotto di detta somma di € 7,28 per il n. di giorni di ritardo ( 215).
    b) la restituzione della somma di € 178,10 pari all’importo dei canoni telefonici corrisposti per il periodo di mancato utilizzo della linea dando luogo tale attribuzione patrimoniale ad un indebito arricchimento di Yyyyyycon danno per l’utente;
    c) il risarcimento del danno non patrimoniale . A tale ultimo proposito, va detto la recente sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni unite,( sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972) ha previsto, tra l’altro, che nell’ambito della perdita subita e mancate utilità, ex art. 1223 c.c., vadano ricompresi anche i pregiudizi non patrimoniali.
    Sempre per tale sentenza “il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” ed “è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006)”.Esso “postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria”.
    Nella fattispecie il contegno di Telecom, che ha ritardato per circa 9 mesi il ripristino della linea telefonica dell’attrice ha determinato, con relazione causale diretta, un danno ingiusto consistente nel restringimento dell’area di esercizio del diritto alla libertà di comunicazione e alla libertà di pensiero dell’attrice. Entrambi i diritti hanno rango costituzionale essendo previsti dagli artt. 15 e 21 della Costituzione e rientrano nel novero dei diritti inviolabili della persona.
    Gli stessi nella fattispecie risultano negativamente incisi a danno dell’attrice determinando un danno ingiusto.
    L’attrice, anziana ed ammalata, ha dovuto infatti sopportare ingiustamente un periodo di sospensione del rapporto di utenza telefonica durato circa 9 mesi durante il quale ha dovuto far fronte con mezzi di fortuna ed avvalendosi della collaborazione spontaneamente offertale da amici ( si veda la deposizione della signora Gelonese) per farsi prestare quell’assistenza necessaria che , funzionante il servizio telefonico, avrebbe potuto chiedere direttamente, ogni volta che ne avesse avuto necessità e senza particolari difficoltà .
    Tale posta risarcitoria si può liquidare,tenuto conto del ristoro parziale già sopra riconosciuto all’attrice ai sensi dell’art. 26 delle condizioni generali di contratto ed in via equitativa, in complessivi euro 700,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria da calcolarsi a far tempo dalla data della domanda e fino al soddisfo.
    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
    P.Q.M.
    Il Giudice di Pace di Locri, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattese così dispone:
    1. accoglie la domanda e, per l’effetto;
    2. condanna Yyyyyy Italia Spa in persona del proprio legale rappresentantepro tempore alla rifusione in favore dell’attrice delle seguenti somme : € 1.565,20 a titolo di ristoro per i giorni di ritardo ( 215)nella riparazione del guasto giusta la previsione dell’art. 26 delle condizioni generali di contratto; € 178,10 per l’arricchimento indebitamente conseguito da Yyyyyy per il pagamento dei canoni durante il periodo di inutilizzabilità del servizio; € 700,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale patito per effetto del ritardo e cosi, nel complesso, al pagamento della somma di € 2.443,30 ;
    3. condanna YyyyyyItalia Spa in persona del proprio legale rappresentantepro tempore alla rifusione in favore dell’attrice delle spese di lite determinate in € 1.238,00 dei quali € 38,00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 700,00 per onorari di avvocato oltre Iva , Cpa e maggiorazione per spese generali disponendone la distrazione in favore dell’avv. Xxxxx, difensore dell’attrice che dichiara di essere antistatario;
    4. dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva.
    Locri 11 giugno 2009
    IL CANCELLIERE IL GIUDICE DI PACE
    Dott. Avv. Giovanni Golotta

0 commenti:

Leave a Reply


Apri un comitato "Liberi da Equitalia"

Cerca nel blog

NOTIZIE DA FORO DI NAPOLI

_________________________________