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  • Anche i figli sono vittime dei maltrattamenti subiti dalla madre

    Fonte: http://www.altalex.com.   
    Soggetti passivi del delitto di maltrattamenti in famiglia possono essere anche i figli minori nel caso in cui la condotta vessatoria sia diretta principalmente verso la loro madre. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 41142 del 22 novembre 2010, con la quale si afferma come anche i minori possano risentire fortemente del comportamento umiliante e violento esercitato dal convivente nei confronti della donna.
    Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (si pensi agli atti di infedeltà, di umiliazione generica) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo ([i]).

    In altre parole, la fattispecie in esame consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita.
    Come confermato dall’orientamento dominante in giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona conviventemore uxorio, atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 c.p. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo ([ii]).
    Secondo i giudici di legittimità, “lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi”.
    Altalex, 3 dicembre 2010. Nota di Simone Marani)
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    [i] Cass., pen., Sez. VI, 28 febbraio 1995, n. 4636, Cassani, in Riv. pen., 1995, 1450.
    [ii] Cass., pen., Sez. II, 2 ottobre 2009, n. 40727, T. L., in D&G, 2009.

     

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
    SEZIONE V PENALE
    Sentenza 22 ottobre - 22 novembre 2010, n. 41142

    Massima e Testo Integrale

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