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Niente bancarotta se mancano le deleghe.

L'amministratore senza deleghe operative non risponde di bancarotta fraudolenta. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n.41136 della quinta sezione penale depositata ieri.La pronuncia chiude con l'accoglimento della tesi della difesa una vicenda che si era aperta nel 2002, quando il tribunale di Udine, con rito abbreviato, aveva condannato due uomini, l'amministratore di fatto di una spa e il sindaco e poi presidente del collegio sindacale. A loro venivano addebitati vari reati fallimentari, dalla bancarotta fraudolenta documentale a quella per atti dolosi e false comunicazioni sociali. In seguito la Corte d'appello di Trieste, nel 2009, ridimensionava la vicenda, assolvendo il sindaco ma confermando la condanna per l'amministratore. Quest'ultimo aveva presentato ricorso sostenendo, tra l'altro, di non essere mai stato titolare di deleghe operative e di non avere computo atti gestori della società.La Cassazione osserva che la posizione dell'amministratore senza deleghe è cambiata alla luce della riforma del diritto societario. Che ne ha alleggerito oneri e responsabilità, visto che, con l'articolo 2392 del Codice civile, è stato rimosso il generale «obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione», sostituendolo con l'onere di «agire informato».Sul fronte penale, la nuova norma riconfigura la posizione di garanzia del consigliere non operativo. «Appare necessario – osserva la Corte – che l'amministratore privo di deleghe abbia avuto la percezione del compimento di attività illecite nell'amministrazione della società». All'accusa spetterà cioè la dimostrazione del fatto che l'amministratore non operativo ha avuto un'esatta percezione dei sintomi di illecito oppure che le attività incriminate erano talmente anomale da non potere sfuggire a un esame ravvicinato.Oltre a questo è poi necessario che il manager abbia avuto la concreta possibilità di intervenire per impedire l'evento dannoso per la società. «D'altra parte – conclude la sentenza – è noto che, se è vero che l'elemento psicologico per il delitto di bancarotta fraudolenta è il dolo generico, è pure vero che non si può prescindere dalla consapevolezza dell'imputato che si stanno compiendo sul patrimonio sociale attività idonee a provocare un danno ai creditori».
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-23/niente-bancarotta-mancano-deleghe-085226.shtml?uuid=AY9RdzlC

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