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  • La Gdf va in pressing per i controlli sullo scudo


    «Al fine di soddisfare esigenze di servizio in corso di svolgimento alla sede di questo reparto, in materia di monitoraggio fiscale, pregasi voler trasmettere, con ogni possibile urgenza, copia esemplare della "dichiarazione riservata delle attività emerse" relativa al contribuente in oggetto indicato».
    Con questo lessico burocratico alcuni reparti della Guardia di Finanza hanno scritto nelle ultime settimane a società fiduciarie e ad altri intermediari per ottenere informazioni sulle operazioni di scudo fiscale veicolate nei mesi scorsi. Le richieste – secondo alcune fonti legate alle varie "liste" finite nelle mani dell'amministrazione finanziaria – sono giudicate però "irrituali" da Assofiduciaria, in quanto non rispettose della procedura fissata dalla circolare (n. 52/E) emanata l'8 ottobre dall'agenzia delle Entrate. Ecco perchè il segretario generale di Assofiduciaria, Lucia Frascarelli, ieri ha preso carta e penna e ha dettato la linea che le 194 società fiduciarie, di trust e di investimento riunite nell'associazione dovranno tenere di fronte alle richieste della GdF. Dal Comando Generale assicurano che i controlli sullo scudo fiscale vengono eseguiti attenendosi alle attuali regole d'"ingaggio".
    Le regole base
    In effetti, le verifiche presso banche e fiduciarie sullo scudo fiscale possono scattare solo dopo che il contribuente ha scelto di rendere nota l'esistenza della dichiarazione riservata. La circolare 52 è molto chiara al riguardo: le richieste da indirizzare all'intermediario, precisa l'Agenzia, sono innanzitutto finalizzate al riscontro della dichiarazione di scudo che sia stata opposta dall'interessato in sede di avvio di una verifica. Nessuna attività di indagine "preventiva" sull'esistenza di scudi fiscali presentati presso le banche è invece prevista dalla legge o dalle circolari delle Entrate. I contribuenti che si sono avvalsi dell'emersione di attività estere possono usare la dichiarazione riservata per inibire accertamenti riferibili alle disponibilità rimpatriate o regolarizzate, comunicando al fisco l'esistenza della dichiarazione riservata all'inizio di accessi, ispezioni e verifiche, ovvero entro 30 giorni dalla formale conoscenza di un atto impositivo. L'informazione del l'esistenza dello scudo, che fa perdere riservatezza alle somme rimpatriate è, comunque, una mera facoltà del contribuente, il quale può liberamente scegliere, in alternativa, di difendersi dall'accertamento mediante strumenti ordinari, ovvero di definire la contestazione. La convenienza a notificare l'esistenza della dichiarazione riservata si avrà solo se si tratta di contestazioni per le quali lo scudo fiscale assume efficacia, cioè riconducibili, anche astrattamente, alle somme o alle attività oggetto di rimpatrio. Come risulta dalla circolare 52/E, dunque, la procedura di controllo sullo scudo è comunque eventuale e successiva rispetto all'avvio di una verifica. Questa procedura, cioè, parte solo se il contribuente sottoposto a indagine ha opposto lo scudo, essendo finalizzata, non a individuare scudi non conosciuti al fisco, ma a stabilire se la dichiarazione riservata resa nota dall'interessato è valida ed efficace, e dunque se il successivo accertamento risulta realmente inibito, nel qual caso l'ufficio valuterà se sospendere o meno la verifica fiscale in corso.


    La risposta
    L'intermediario, dunque, come indicato nella circolare di Assofiduciaria può rispondere alla richiesta circa l'esistenza della dichiarazione riservata solo se l'amministrazione fornisce la prova che il contribuente ha deciso di rendere palese lo scudo, perdendo la riservatezza. Se il contribuente non ha in corso alcuna attività ispettiva o, pur essendo sotto verifica, non ha ritenuto di opporre lo scudo (ad esempio, perché preferisce mantenere la riservatezza, oppure perché ritiene che lo scudo non copra i redditi contestati), l'amministrazione non pare abbia alcun titolo per formulare richieste agli intermediari sul l'esistenza di rimpatri al nome di un certo contribuente, salvo che non si tratti di indagini penali relative a reati non coperti dallo scudo fiscale. 

    Sotto la lente
    Le verifiche della GdF
    Alle società fiduciarie, nelle ultime settimane, sono pervenute richieste dai reparti della Guardia di Finanza in materia di monitoraggio fiscale, in base all'articolo 32, comma 1, n. 8 del Dpr 600/73
    Per «esigenze di servizio in corso di svolgimento», le Fiamme Gialle chiedono di trasmettere «copia esemplare della dichiarazione riservata delle attività emerse» relative a un determinato contribuente
    Inoltre, vengono richiesti agli intermediari: la data del conferimento dell'incarico da parte del contribuente; la data e gli estremi del versamento dell'imposta straordinaria effettuato per conto del contribuente; data e modalità della presa in carico delle attività indicate nella dichiarazione riservata
    Le valutazioni di Assofiduciaria
    Per l'associazione è da escludere che l'amministrazione finanziaria possa avviare un'attività di controllo delle dichiarazioni riservate per una mera verifica della correttezza dell'operazione di emersione e della quantificazione dell'imposta straordinaria dovuta
    L'attività di controllo presso gli intermediari può essere avviata solo dopo che il contribuente sottoposto a verifica si sia avvalso della dichiarazione riservata.


    Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-03/pressing-controlli-scudo-064133.shtml?uuid=AYcnDegC

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