rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino
| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
-
Insidia stradale: è indispensabile accertare la sussistenza del nesso di causalità
Fonte: http://www.altalex.com
Colui il quale intende far valere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Pubblica Amministrazione deve dimostrare il nesso causale tra l'eventuale evento dannoso e l'insidia o trabocchetto, nascente da situazione di fatto, creatrici di un pericolo per l'utente della strada.Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza 6 ottobre 2010, n. 20757.Secondo il giudice nomofilattico, “in tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed originarie di esso”.
A seguito delle famose sentenze n. 3651 e 15383 del 2006, l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ammette la configurabilità dell’ipotesi di responsabilità speciale ex art. 2051 c.c. nel caso in cui la cosa dalla quale derivi un danno sia in effettiva custodia della Pubblica Amministrazione.In merito all’ammissibilità di tale tipologia di responsabilità, gli ermellini, anche di recente, hanno evidenziato come “La necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato”.La giurisprudenza, è bene precisarlo, tende a distinguere il caso in cui il difetto di manutenzione riguardi la struttura o le pertinenze del bene demaniale da quello in cui i danni derivino da alterazioni della cosa dovuti a fattori contingenti. In quest’ultimo caso la Pubblica Amministrazione potrebbe andare esente da responsabilità qualora dimostri che nel lasso di tempo tra il sorgere del pericolo e la verificazione dell’incidente non sarebbe stato possibile provvedere alla sua rimozione.Tornando al caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso presentato da una donna caduta in una buca profonda diversi centimetri, situata sul manto stradale, mentre si recava, a piedi, ai cassonetti dei rifiuti. Il fatto che nessuno dei testimoni avesse riferito della presenza di una buca in quel tratto di strada nel periodo in questione ha spinto la Corte a ritenere irrilevante l'assunzione agli atti della relazione del tecnico comunale che riferiva in ordine al cattivo stato di manutenzione della stessa strada nello stesso periodo.(Altalex, 4 novembre 2010. Nota di Simone Marani)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONESEZIONE III CIVILESentenza 6 ottobre 2010, n. 20757Svolgimento del processoCon sentenza 9 settembre 2005, il Tribunale di Parma confermava la decisione del giudice di pace di Fornovo con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta da N. M. contro il Comune di Fornovo.Nell'atto di citazione l'attrice aveva esposto che il ****, alle ore 15,00, mentre percorreva la via ****, diretta ai cassonetti dei rifiuti, era caduta in una buca profonda 15 cm. che si trovava sul manto stradale, procurandosi lesioni personali. Il giudice di appello sottolineava che nessuno dei testimoni escussi aveva riferito in ordine all'esistenza di una buca, all'epoca del sinistro.La circostanza che il perito della compagnia di assicurazione avesse confermato la presenza di rattoppi sul manto stradale, eseguiti in epoca posteriore all'infortunio, non provava la esistenza di buche di entità apprezzabile nell'**** nè la circostanza che la N. fosse caduta proprio a causa della presenza di una buca nell'asfalto.Avverso tale decisione la N. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.Resiste il Comune di Fornovo con controricorso.Motivi della decisioneCon il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. nonchè vizio di omesso esame di un punto decisivo ai fini della decisione, incongrua ed insufficiente motivazione.Il giudice di appello non aveva tenuto conto di quanto accertato dal tecnico del Comune di Fornovo, il quale - in data successiva a quella dell'incidente - aveva confermato o stato di cattiva conservazione della ****, ponendo in evidenza la necessità di lavori urgenti per la sua sistemazione.Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2013 c.c. o art. 2051 c.c. nonchè vizi della motivazione.La attrice aveva confermato, in sede di interrogatorio formale, di essere inciampata nella buca, perchè la stessa era coperta di polvere.Le testimonianze rese nello stesso giudizio non avevano portato elementi contrastanti.L'incidente non si sarebbe verificato qualora il Comune di Fornovo avesse adottato una condotta prudente e diligente ovvero se lo stesso avesse previsto la condizione di insidia e trabocchetto della strada.Osserva il Collegio: la eccezione di inammissibilità del ricorso, per essere i motivi relativi alla violazione di norme di diritto privi dei quesiti di diritto, è priva di fondamento, in quanto la sentenza impugnata risulta pubblicata in data anteriore al 2 marzo 2006.Donde la inapplicabilità delle disposizioni introdotte con D.Lgs. n. 40 del 2006.I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono privi di fondamento.Con motivazione del tutto adeguata, il giudice di appello ha esaminato le risultanze istruttorie, giungendo alla conclusione che la N. non aveva fornito la prova del nesso di causalità tra una buca (la cui presenza, peraltro, non era stata confermata da alcun testimone) e la caduta dalle quali le erano derivate lesioni personali.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale colui il quale intende far valere unaresponsabilità contrattuale o extracontrattuale della Pubblica Amministrazione deve dimostrare che l'evento dannoso sia casualmente ricollegabile ad una insidia o trabocchetto, nascente da situazioni di fatto creatrici di un pericolo utente per l'utente della strada.In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da scie idonee a determinare l'evento. (Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168).Del tutto irrilevante appare, infine, la circostanza che la stessa attrice abbia confermato, in sede di interrogatorio libero (e non formale, come dedotto dalla ricorrente), l'esistenza di una buca sull'asfalto ed il fatto di essere caduta proprio a causa di tale buca.Tale circostanza non è stata confermata da alcun testimone come ha puntualmente posto in evidenza lo stesso giudice di appello.Del resto, in assenza di confessione, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte (persino in sede di interrogatorio formale) è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può saggiarne la consistenza alla luce del necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio.La relazione redatta dal tecnico comunale non apporta alcun elemento a sostegno della versione dei fatti fornita dalla originaria attrice, limitandosi a riferire in ordine al cattivo stato di manutenzione della stessa strada, riscontrato a distanza di alcuni mesi dall'incidente.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 800,00 (ottocento/00) di cui Euro 600,00 (seicento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
0 commenti: