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Attività sospesa solo con motivazione
Il ministero del Lavoro inserisce la motivazione nel verbale di sospensione dell'attività imprenditoriale, così come richiesto dalla Corte Costituzionale (nota prot. 18802 dell'8 novembre 2010). Dopo soli tre giorni dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310/2010, la direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro impone ai propri ispettori di inserire un'ampia e articolata motivazione nel provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. La Consulta, con la sentenza citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1 del Dlgs 81/2008 nella parte in cui stabilisce che al provvedimento di sospensione non si applicano le norme di cui alla legge 241/90 e quindi anche l'articolo 3, comma 1 della stessa, che impone l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi. La sospensione dell'attività imprenditoriale prevede che qualora il numero di lavoratori in nero (non risultanti dalle scritture obbligatorie) sia superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, l'ispettore possa adottare un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Questo provvedimento impedisce all'imprenditore di proseguire la propria attività (sono previste sanzioni penali al riguardo) fino a che che non provveda a regolarizzare i lavoratori in nero e a pagare, oltre alle sanzioni amministrative, una somma aggiuntiva di 1.500 euro. Il provvedimento di sospensione ha natura discrezionale e non va adottato quando arrechi un danno alle attrezzature, al patrimonio aziendale, all'incolumità delle persone o crei particolari disagi in determinati settori (come le mense scolastiche). La Corte Costituzionale, accogliendo le censure del Tar Liguria (ordinanza 204/2009), rileva che l'obbligo di motivazione sia espressione del più ampio principio della trasparenza dell'azione amministrativa e che debba essere presente anche in un provvedimento che, seppur finalizzato al contrasto del lavoro nero, si manifesta comunque come particolarmente lesivo della situazione giuridica dell'imprenditore. Nel nuovo verbale di sospensione andrà quindi inserita una lunga e articolata motivazione, che dia conto dei nominativi dei lavoratori trovati in nero, senza operare alcun rinvio al verbale di primo accesso ispettivo, che deve essere consegnato obbligatoriamente al datore o ad un suo rappresentante, al termine del primo giorno di ispezione. La motivazione darà atto che i lavoratori non risultano registrati in alcuna documentazione obbligatoria e che tale condizione è stata rilevata da un pubblico ufficiale e riportata in un atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso (articolo 2700 del codice civile). L'ispettore è tenuto altresì a indicare il numero dei lavoratori in nero identificati, il totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e la conseguente percentuale di lavoratori irregolari, al fine di fornire dimostrazione del raggiungimento della soglia del 20% prevista dalla legge per l'adozione del provvedimento di sospensione.
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-09/attivita-sospesa-solo-motivazione-220528.shtml?uuid=AYCRMSiC

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