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Pubblico impiego: illegittimo l'onere delle visite fiscali a carico delle regioni
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disciplina attraverso la quale il legislatore statale obbliga le Regioni a sostenere, per il tramite del fondo sanitario, l’onere delle visite fiscali ai dipendenti assenti dal servizio per malattia. Oltre a ledere la competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., le disposizioni si pongono in contrasto con l’art. 119 Cost. in quanto le Regioni, per garantire invariato il livello di assistenza sanitaria, si troverebbero nella condizione di dover integrare il fondo sanitario regionale con proprie risorse finanziarie per sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza.
La decisione farà sicuramente allarmare e preoccupare tutte le PP.AA., per gli effetti che potrà avere sui propri bilanci, a seguito dell’impossibilità di reperire all’interno delle risorse disponibili per la normale amministrazione, quelle necessarie per liquidare i compensi al medico fiscale, non esistendo nei propri bilanci un apposito capitolo di spesa finanziato dallo Stato.
La Suprema Corte si è pronunciata sulla questione di legittimità, per violazione degli artt. 117 e 119 della Cost. – dell’art. 17, comma 23, lettera e), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui dispone che le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri sono a carico delle aziende sanitarie, e vincola una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, destinandola a sostenere il costo di tali prestazioni. L’impugnazione si riferisce, in particolare, a quella parte del provvedimento che aggiunge all’art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i seguenti commi: “5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale”; e “5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenedo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori, gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo”.
La disciplina degli accertamenti medico-legali, osserva la Corte, sui dipendenti pubblici assenti per malattia rientra infatti nell’ambito della “tutela della salute”, dal momento che concerne una prestazione di tipo sanitario che si sostanzia, quanto meno, in una diagnosi sulla salute del lavoratore conforme o difforme rispetto a quella effettuata dal medico curante o alla condizione denunciata dal lavoratore e che può anche determinare l’adozione di misure che eccedono la persona del dipendente, qualora l’accertamento evidenzi patologie che presentino rischi di contagio.
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