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Nelle frodi carosello il reato di fatture false concorre con la truffa aggravata
Linea dura della Cassazione sulle frodi carosello.
Risponde di truffa aggravata, oltrechè di falsa fatturazione, l'imprenditore che oltre ad emettere fatture per operazioni inesistenti le usa con società cartiere per eludere imposte.
Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 27541 del 15 luglio 2010, ha respinto il ricorso dei titolari di alcune aziende coinvolti un una "frode carosello". La linea dura di Piazza Cavour arriva in un caso molto complesso. Si tratta delle accuse formulate nei confronti di alcuni imprenditori che, dopo aver emesso una serie di fatture false per l'acquisto di carne, le avevano usate con delle società cartiere, mettendo in atto così una cosiddetta frode carosello. In un primo momento i quattro erano stati condannati soltanto per il reato di fatture false perché, avevano motivato i giudici di Palermo, questa fattispecie criminale era in rapporto di specialità con la truffa e come tale le pene non potevano essere cumulate. Poi la Procura siciliana aveva presentato un primo ricorso alla Suprema corte. La quinta sezione penale della Cassazione aveva annullato la assoluzione per il secondo reato e rinviato la causa in Sicilia affinché i giudici si uniformassero al principio stabilito. In particolare secondo gli Ermellini "il ragionamento seguito dai giudici di merito veniva tuttavia ritenuto viziato perché i reati tributari contestati e dichiarati prescritti erano sia di emissione sia di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti mentre la truffa era stata configurata in relazione all'interposizione di società cartiere destinate ad apparire, col mezzo della emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti debitrici di Iva in luogo delle società effettivamente destinatarie degli acquisti di merci, Iva che poi indebitamente non versavano all'erario". Dunque, nell'appello bis la Corte d'Appello di Palermo aveva ritenuto sussistente la punibilità per entrambe i reati. Contro questa decisione gli imputati hanno presentato un nuovo ricorso alla Suprema corte ma, fatta eccezione che per la posizione di uno soltanto di loro, i giudici hanno questa volta confermato il verdetto. "Né può farsi nel merito - ha motivato Piazza Cavour - questione di insussistenza di artifizi e raggiri giacchè ai ricorrenti è attribuita sia l'emissione che l'utilizzazione di false fatture in vista della creazione e dell'impiego delle stesse ai fini dell'elusione fiscale".
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