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  • Lavoratrice in congedo per maternità e diritto al pagamento di un’indennità per servizi di guardia

    «Politica sociale − Direttiva 92/85/CEE − Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Artt. 5, n. 3, e 11, punti 1 3 − Effetto diretto − Lavoratrice gestante dispensata dal lavoro durante la gravidanza − Lavoratrice in congedo di maternità − Diritto al pagamento di un’indennità per servizi di guardia»

    La ricorrente nella causa principale ha lavorato dal 1° gennaio 1995 come medico assistente ospedaliero presso la clinica universitaria di anestesia dell’Università di Graz (in prosieguo: il «datore di lavoro»). Ella percepiva un’indennità per servizi di guardia per ore straordinarie effettuate al di fuori del normale orario di servizio. La ricorrente nella causa principale ha smesso di lavorare dal 4 dicembre 2002 ai sensi, inizialmente, dell’art. 3, n. 3, del MschG (astensione obbligatoria dal lavoro dietro produzione di un certificato medico attestante che la prosecuzione dell’attività professionale può minacciare la vita o la salute della madre o del bambino), successivamente, del n. 1 dello stesso articolo 3 (astensione obbligatoria dal lavoro durante il termine di otto settimane) e, infine, dell’art. 5, n. 1, della suddetta legge (astensione obbligatoria dal lavoro nelle otto settimane successive al parto). Con lettera del 9 febbraio 2004, indirizzata al suo datore di lavoro, la ricorrente ha fatto valere che per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che le aveva impedito di effettuare servizi di guardia a causa del suo stato di gravidanza e successivamente del suo congedo di maternità, essa poteva nondimeno richiedere il pagamento di un’indennità corrispondente alla media dei servizi di guardia effettuati. Ella ha dunque richiesto che le fossero corrisposte le somme relative a una simile indennità. Con decisione 31 agosto 2004, il suo datore di lavoro ha respinto tale domanda. Secondo quest’ultimo, le retribuzioni corrisposte per i vari servizi di guardia effettuati nel corso dei mesi che avevano preceduto l’astensione obbligatoria dal lavoro non rientrano nella clausola di riserva prevista all’art. 14 del MschG e non rappresentano attribuzioni accessorie forfettarie ai sensi dell’art. 15 del GehG. Il datore di lavoro ha in particolare dedotto che, nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la ricorrente nella causa principale ha percepito la propria retribuzione, vale a dire lo stipendio mensile e le indennità, conformemente all’art. 3, n. 2, del GehG, senza alcuna riduzione. Per contro, quest’ultima non avrebbe più potuto effettuare servizi di guardia a causa dell’astensione obbligatoria dal lavoro a cui era tenuta e, pertanto, non avrebbe acquisito alcun diritto a compensi per servizi di guardia durante detto periodo. Secondo il datore di lavoro, l’indennità per servizi di guardia deve in concreto corrispondere, nell’importo, all’entità dei servizi di guardia effettivamente svolti e non corrisponde ad attribuzioni accessorie forfettarie. Una simile indennità non potrebbe in alcun caso dare luogo a un calcolo mensile basato su una media.



    Fonte: LaPrevidenza

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