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  • L'autogestione e l'organizzazione dei turni non è causa ostativa al riconoscimento del rapporto di lavoro

    Cassazione, Sentenza 27.4.2010 n. 10024)


    Con l'unico complesso motivo di ricorso l'Ente ricorrente - denunciando "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. - addebita alla Corte di appello di Firenze che, nella sentenza impugnata, "nello svilire la circostanza dell'autogestione dei turni, ha trascurato la risultanze istruttorie perchè i medici chiesero di poter mantenere la possibilità di gestirsi i turni, e la casa di cura consentì, come avrebbe potuto non consentire, sicchè si trattava di un beneficio non scontato e sempre revocabile, laddove nel periodo precedente esso caratterizzava la collaborazione, come requisito indefettibile di essa".

    2 - Il ricorso come dianzi proposto deve essere respinto.

    2/a - Al riguardo, la Corte di appello, ha rilevato: a) "in linea generale e di diritto come - proprio sotto il profilo della valutazione complessiva della prestazione lavorativa cui riconoscere una particolare qualificazione giuridica - l'elaborazione interpretativa della dottrina e soprattutto della giurisprudenza ritenga oramai assolutamente cruciale chiarire che, rispetto ad attività ad altro contenuto professionale e di autonomia tecnico- scientifica (quale anche quella di medico), gli elementi necessari per la sussistenza della natura subordinata del rapporto (in sostanza, l'assoggettamento al potere direttivo ed organizzatorio del datore di lavoro) vanno apprezzati con ragionevole misura, non essendo richiedibile in tali ipotesi la ricorrenza dell'esternazione da parte del datore di lavoro di direttive precise e continuate e dell'assoggettamento del lavoratore al controllo diffuso e penetrante della prestazione, in cui i margini di autonomia esecutiva ed organizzativa si allargano vieppiù quando la prestazione abbia ad oggetto competenze tecniche elevate e particolari"; b) "sussiste in maniera difficilmente confutabile l'elemento oramai ritenuto caratteristico e fondante per l'affermazione della natura subordinata di un rapporto di lavoro, ossia l'inserimento pieno ed organico delle prestazioni dei quattro medici addetti nel periodo de quo al servizio di guardia medica della casa di cura gestita dalle Suore Oblate dello Spirito nella struttura della residenza sanitaria, per cui la garanzia del servizio di guardia medica, assicurato dalle dottoresse, in effetti, ha permesso all'azienda di assicurare ai pazienti un indefettibile strumento accessorio a tutte le altre cure mediche apprestate dalla casa di cura"; c) "un servizio siffatto è connaturato con la complessiva attività di una casa di cura privata, la quale ha il primario interesse di non sguarnire ininterrottamente tale presenza ai fini dell'adeguatezza dei servizi offerti alla clientela, sicchè non si tratta di una prestazione accessoria sganciata ed ininfluente rispetto all'oggetto peculiare della produzione azienda"; d) "l'emersione di tale requisito necessario per l'affermazione della subordinazione permette in seconda approssimazione di colorare di significati pregnanti nella medesima direzione interpretativa - di per sè non immediatamente da essi scaturenti - gli elementi accessori della corresponsione mensile degli emolumenti dei medici incaricati del servizio e della erogazione delle maggiorazioni previste dalle tabelle professionali, la quale fa ulteriormente risaltare la piena inclusione dei quattro sanitari nella organizzazione complessiva e continuativa dell'opera della casa di cura".



    http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-autogestione-e-l-organizzazione-dei-turni-non-e-causa-ostativa-al/4800

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