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La solidarietà professionale postula sempre l’abbandono del giudizio
Cassazione civile , sezione II, sentenza 12.06.2010 n° 14193
L’art. 68 della Legge Professionale Forense (R.D.L. n.1578 del 27/11/1933) prevede che “Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso”.
Si tratta di quel meccanismo a cui gli Avvocati fanno riferimento con l’espressione “Solidarietà professionale”, in quanto – ricorrendo i presupposti previsti dalla norma – consente a ciascun avvocato di richiedere il pagamento di spese e compensi non solo al proprio assistito, ma anche alle altre parti in causa, che abbiano definito la lite con transazione.
La norma è posta a garanzia degli Avvocati, per l’eventualità che le parti giungano a transigere la controversia al di fuori del giudizio in corso, di fatto superando il ministero dei propri difensori e ponendo questi ultimi nella difficoltà di recuperare i compensi loro spettanti dai rispettivi assistiti.
Da qui, la prassi – invalsa in tutti i fori – di inserire negli atti di transazione, che siano il risultato di una trattativa portata avanti con l’assistenza dei difensori, una clausola in cui questi ultimi, appunto, rinunciano alla solidarietà professionale, obbligandosi conseguentemente a richiedere i compensi solo al proprio cliente.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14193 del 12 giugno 2010, è chiamata a dirimere una controversia interpretativa riguardante proprio i presupposti di operatività del meccanismo di solidarietà professionale predisposto dall’art. 68 l. prof.le.
Oggetto della contrapposizione è l’espressione utilizzata dalla norma “giudizio definito con transazione”, con particolare riferimento al caso in cui, intervenuto l’accordo conciliativo, il giudizio non venga abbandonato con conseguente estinzione per inattività delle parti (art. 307 c.p.c.), ma venga definito con una sentenza del giudice che dichiari la cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, peraltro, il giudice dichiarando cessata la materia del contendere aveva altresì disposto sulle spese di lite.
Secondo la Corte di Cassazione, in una simile evenienza l’art. 68 l. prof.le non può trovare applicazione.
Ciò in quanto, affinché possa configurarsi l’obbligazione solidale delle parti, è necessario che queste abbiano concluso un accordo privato, di natura stragiudiziale, diretto proprio a sottrarre al giudice la definizione della causa, con la conseguenza che l’esistenza di una pronuncia del giudice che definisca il giudizio, ancorché dichiarativa della cessazione della materia del contendere, preclude in ogni caso la possibilità di far valere la solidarietà professionale.
http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?t=la-solidarieta-professionale-postula-sempre-abbandono-del-giudizio&rn=417f214377b4fb6ae8efdaf4fa3761a8


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