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  • La mediazione ai fini della conciliazione

    Brevissime considerazioni in ordine alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.LGS. 4/3/2010

    Com’è noto il D.LGS. 4/3/2010 ha introdotto la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Senza volerci soffermare sull’ambito di applicazione del decreto in commento, noto a tutti gli operatori del diritto, e senza alcuna pretesa di esaustività, ci pare opportuno rassegnare al lettore brevissimi spunti di riflessione. L’esperienza pratica ci insegna che gli strumenti di conciliazione si sono rivelati,nel tempo, assolutamente fallimentari,anche per la oggettiva carenza di una “cultura conciliativa”. Sorge spontaneo il riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione, proprio del rito del lavoro; tale strumento ha avuto, ed ha, una incidenza quasi irrilevante nella risoluzione “preventiva” delle controversie di lavoro,sebbene fosse stato pensato e introdotto dal legislatore ai fini deflattivi. Lo strumento della conciliazione ha avuto in passato scarsissimi risultati anche nel settore locatizio, sebbene limitato alle controversie relative alla determinazione legale del canone di cui alla L. 392/78; non si comprende,quindi, la sua reintroduzione in una materia già regolata dal rito locatizio,oggettivamente più rapido di quello ordinario; sembra quasi che il legislatore sia affetto dalla “sindrome di Penelope”. Ma,a ben vedere,lo strumento della conciliazione sembra non essere accolto con favore neppure nella sua applicazione all’interno del processo. Si pensi alla conciliazione giudiziale che,certo, non ha avuto miglior sorte; ricordiamo che il testo previgente dell’art.183 c.p.c, prevedeva che il giudice,nella prima udienza di trattazione, dovesse interrogare liberamente le parti presenti, e quando la natura della controversia lo consentisse,tentare la conciliazione. Tale strumento,nella prassi, si è rivelato anch’esso di scarsa utilità, tanto che, il suo tentativo è stato reso facoltativo,nel caso di richiesta congiunta della parti,ai sensi del novellato art.185 c.p.c.. Alla luce delle considerazioni sopra esposte,vi è il fondato timore che l’attuazione pratica della mediazione ai fini conciliativi svilisca la finalità per cui era stata preordinata ed anzi si riveli una inutile perdita di tempo. Infatti la previsione di un termine di quattro mesi per l’espletamento del tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità per adire il giudice,non fa che dilatare i tempi, procrastinando l’inizio del processo, mortificando le legittime aspettative di giustizia in tempi brevi.


    http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?t=la-mediazione-ai-fini-della-conciliazione&rn=644223a162407b4642eaa9e691dfde34

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