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Il locatore non è responsabile se l’immobile non rispetta regole tecniche speciali non richiamate in contratto
Non è ravvisabile la responsabilità del locatore qualora il conduttore chieda la risoluzione del contratto per inidoneità dei locali alla destinazione di uffici aperti al pubblico in ordine all’osservanza di regole tecniche previste da norme speciali quando nel contratto non vi sia nessuna clausola diretta a rendere operante tra le parti tale normativa (nella specie d.m. Lavori pubblici 9 gennaio 1996).
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione in tema di risoluzione del contratto di locazione di un immobile da destinare ad agenzia di assicurazione, non in regola con la normativa relativa ai criteri speciali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi
Secondo la Corte “… sarebbe stato onere del conduttore, consapevole del tipo di attività da svolgere nei locali presi in locazione e quindi dei relativi sovraccarichi, cui sarebbero state verosimilmente sottoposte le solette, per il peso dei mobili e delle persone destinate a lavorarvi o a frequentare i locali stessi, accertarsi preventivamente che quell’attività (nella specie, agenzia d’assicurazioni) fosse compatibile con la struttura dell’edificio (costruito negli anni trenta del secolo scorso e quindi inevitabilmente privo di quelle caratteristiche tecniche per i sovraccarichi imposte dalle norme emanate in epoca successiva) ovvero pretendere in contratto specifiche garanzia in proposito dal locatore”.
Inoltre “… la destinazione contrattuale dell’immobile locato ad ufficio d’agenzia d’assicurazione non comporta un’interpretazione che veda come fisiologico un “affollamento” di persone paragonabile a quello di banche, ristoranti o caffè et similia, tipici locali aperti al pubblico”.
http://www.studiodiruggiero.it/locatore-non-responsabile-immobile-non-rispetta-regole-tecniche-speciali-non-richiamate-in-contratto/
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