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E' contraffazione riprodurre una forma nota, anche se i disegni industriali sono di cattiva qualità
È contraffazione la riproduzione di un oggetto coperto da brevetto, anche se dai disegni registrati non è desumibile in maniera esatta quale sia la forma sottoposta a tutela. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 25073 del 02 luglio 2010. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari ha presentato ricorso per la riforma di una sentenza con la quale un cittadino era stato assolto dal tribunale monocratico di Sassari dall'imputazione di ricettazione e vendita di accendini di una nota casa industriale, perché il fatto non costituiva reato. Il giudice aveva stabilito infatti che dai disegni registrati, non era possibile definire con certezza quale fosse la forma dell'accendino sottoposta a tutela del brevetto. La Suprema Corte ha invece affermato che : "il reato previsto dall' art. 474 cod. pen. è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l'origine e la provenienza del prodotto. Infatti, ai fini della configurabilità del predetto reato è sufficiente e necessaria l'idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, bensí alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il ,marchio, se notorio, risulti, o non, registrato, data l'illiceità dell'uso ,senza giusto motivo, di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorché al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo. Invero la fattispecie di reato prevista dall'art.474 cod. pen. è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione trattandosi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno. Il reato, pertanto, sussiste ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da trarre in inganno il cliente sulla genuinità della merce".
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