rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
  • Condominio: legittimazione dell'amministratore per la rimozione di finestre abusive

    La sentenza in commento contiene alcune interessanti precisazioni in tema di legittimazione dell’amministratore di condominio ad agire in giudizio in caso di innovazione o modifiche delle parti comuni contrarie alle norme di legge o di regolamento, con particolare riferimento alla rimozione di finestre aperte abusivamente sulla facciata dell’edificio condominiale.

    Osserva la corte che, ai sensi dell’art. 1130 c.c., l’amministratore di condominio è legittimato, senza la necessità di una specifica autorizzazione dell’assemblea, ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei terzi al fine di:

    1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea del Condominio e curare l’osservanza del regolamento di Condomino;


    2) disciplinare l’uso delle cose comuni così da assicurarne il godimento a tutti i condomini;


    3) riscuotere dai condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea;


    4) compiere gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell’edificio.


    Per quanto attiene in particolare agli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni, la Cassazione ribadisce l’orientamento in base al quale tali atti non vanno riferiti soltanto alle misure cautelari, ma anche a tutti gli atti diretti a conservare l’esistenza delle parti comuni.

    In materia, invero, la suprema Corte aveva già avuto modo di riconoscere la legittimazione attiva dell’amministratore ad agire in giudizio senza l’autorizzazione dell’assemblea per:

    - conseguire la demolizione della soprelevazione realizzata in violazione delle prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme speciali antisismiche;

    - ottenere la rimozione di alcuni vani costruiti sull’area solare dell’ultimo piano;

    - conseguire la demolizione della costruzione effettuata, anche alterando l’estetica della facciata dell'edificio, sulla terrazza di copertura;

    - in via possessoria, contro la sottrazione, ad opera di taluno dei condomini, di una parte comune dell’edificio al compossesso di tutti i condomini;

    - chiedere il risarcimento dei danni, qualora l'istanza appaia connessa con la conservazione dei diritti sulle parti comuni.

    Da tanto consegue, a parere del Giudice di legittimità, che l’amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell’assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la rimozione di finestre da taluni condomini aperte abusivamente, in contrasto con il regolamento, sulla facciata dello stabile condominiale, atteso che tale atto, diretto a preservare il decoro architettonico dell’edificio contro ogni alterazione dell’estetica dello stesso, è finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio e, pertanto, ricade tra le attribuzioni dell’amministratore ex art. 1130, n. 4, c.c..



    http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?t=condominio-legittimazione-dell-amministratore-per-la-rimozione-di-finestre-abusive&rn=85552b212b62a96d866d144126201627

0 commenti:

Leave a Reply


Apri un comitato "Liberi da Equitalia"

Cerca nel blog

NOTIZIE DA FORO DI NAPOLI

_________________________________