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Avvocato Generale UE: con gli avvocati prevale sempre la tariffa concordata
L'Avvocato Generale UE ha chiesto di respingere il ricorso di inadempimento presentato dalla Commissione sula normativa italiana che prevedrebbe tariffe massime obbligatorie per le attività degli avvocati. In particolare, secondo la Commissione, "l'obbligo degli avvocati di rispettare tariffe massime costituisce una restrizione alla libera di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE, nonché una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE. Poiché detto obbligo non sarebbe idoneo a garantire gli obiettivi di interesse generale e, in ogni caso, apparirebbe più restrittivo di quanto è necessario per conseguire detti obiettivi, si tratterebbe di una restrizione ingiustificabile".
L'Avvocato Generale ha ritenuto che "la Commissione non è riuscita a dimostrare che detti limiti sono obbligatori nel senso che essi vietano agli avvocati di derogare ad essi mediante accordo concluso con i loro clienti. L’esame della normativa italiana relativa al compenso degli avvocati non evidenzia l’esistenza di siffatto divieto espresso di derogare alle tariffe massime, alla guisa del divieto di derogare alle tariffe minime applicabile fino al cambiamento avvenuto col decreto legge n. 223/2006".
Non solo: "la Commissione non ha dimostrato che, nonostante la mancanza di siffatto divieto espresso, i giudici nazionali interpretano la normativa di cui trattasi nel senso che le tariffe massime costituiscono i limiti della libertà contrattuale degli avvocati e dei loro clienti. Per quanto ne sappia, le sentenze della Corte suprema di cassazione citate dalla Commissione in udienza (15), ma che non sono state acquisite agli atti, non corroborano l’affermazione della Commissione. Inoltre, giustamente la Repubblica italiana ha osservato che le sentenze di cui trattasi riguardano ambiti normativi diversi da quello esaminato nella causa in esame".
http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?t=avvocato-generale-ue-con-gli-avvocati-prevale-sempre-la-tariffa-concordata&rn=4b8e476c244f73d04b386a9e81abd5ae
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