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Assentesimo dei medici: i chiarmenti su responsabilità e sanzioni
Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti: specifiche responsabilità e sanzioni per i medici in caso di illecito commesso in occasione del rilascio di certificati.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2010, n. 144 la circolare esplicativa della presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2010, n. 5 che aveva come scopo quello di disciplinare le fattispecie speciali responsabilità (disciplinare e penale) aventi come soggetto attivo della condotta i medici attestanti la ragione delle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.
La c.d. Riforma Brunetta, il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (di attuazione della delega contenuta nella Legge 4 marzo 2009, n. 15) ha, infatti, previsto le responsabilità (e ovviamente anche le sanzioni) per i medici, al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle pubbliche amministrazione (incrementando in tal modo la produttività nel settore pubblico).
Vediamo cosa diceva l’articolo 55 quinquies del D.Lgs. 165/2001 denominato (false attestazioni e certificazioni):
1. Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, e’ obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne’ oggettivamente documentati.
Il comma 1 del sopra citato articolo introduce un reato proprio del pubblico dipendente la cui condotta può consistere in due comportamenti e, nello specifico:
attestare falsamente la presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente;
giustificare l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia
Questo comportamento (oltre all’applicazione della sanzione penale) comporta anche un illecito disciplinare che prevede la sanzione disciplinare del licenziamento in tronco.
Il medico è responsabile:
nel caso di concorso con il pubblico dipendente per la falsa attestazione di uno stato di malattia (in questo caso la pena prevista è la stessa del pubblico dipendente);
nei casi previsti dal comma 3, di cui una collegata alla commissione del delitto previsto dal comma 1 e, una, regolata in maniera autonoma.
Gli illeciti sanzionabili possono essere ricondotti a due ipotesi, ossia:
il fatto corrisponde al concorso nel reato del pubblico dipendente (attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia);
il fatto si verifica quando il medico rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne’ oggettivamente documentati.
Per entrambi i casi la sanzione è la radiazione dall’albo, licenziamento per giusta causa o nella decadenza dalla convenzione.
Tali conseguenze differiscono a seconda del soggetto attivo della condotta: la radiazione riguarda tutti i medici iscritti, a prescindere dalla circostanza se essi abbiano un lavoro pubblico o convenzionato o siano liberi professionisti.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=50292


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