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Appalti: l'aggiudicazione di una gara non viene invalidata da presunto illegittimo ribasso del costo del lavoro
Con il ricorso principale, di cui in epigrafe, la società BJ s.r.l., terza classificata, ha impugnato gli atti della procedura di gara bandita da Lottomatica Group per l’affidamento dei servizi a supporto dell’attività per l’estrazione dei numeri del lotto e delle lotterie nazionali da espletarsi presso le sedi di Roma, Napoli e Milano. La lex specialis di gara prevedeva l’aggiudicazione della stessa con il criterio del prezzo più basso inferiore al prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006, valutato sulla base del corrispettivo unitario per giornata di estrazione, con prezzo a base d’asta fissato in euro 2.500.000,00 oltre IVA. Hanno presentato domanda la I&T Servizi s.r.l., il costituendo raggruppamento BJ Group e Telecom Italia s.p.a. I&T Servizi si è classificata al primo posto con una offerta per singola estrazione di euro 486,00 per un totale di euro 917.568,00 oltre IVA. La odierna ricorrente si è classificata al terzo posto ed ultimo posto con una offerta per singola estrazione pari ad euro 1.200,00 per un totale di euro 3.964,800,00 ovvero di euro 1.464.800,00 superiore alla base d’asta (rispetto alla quale segna un incremento di circa il 60%). La gara è stata quindi aggiudicata ad I&T Servizi. Avverso l’aggiudicazione e gli atti tutti di gara ricorre BJ s.r.l., terza classificata, muovendo dal rilievo per cui le censure dedotte sono idonee a determinare l’aggiudicazione dell’appalto in suo favore ovvero la rinnovazione dell’intera procedura di gara. In particolare, la ricorrente sostiene che tanto l’aggiudicataria quanto Telecom Italia, seconda classificata, non posseggono le capacità tecniche richieste per l’espletamento dell’appalto. Ancora afferma la ricorrente che l’offerta economica dell’aggiudicataria sarebbe costituita da un illegittimo ribasso del costo del lavoro e comunque la stessa gara sarebbe illegittima per omessa specificazione dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e per la scelta operata di adottare il criterio del prezzo più basso come criterio di scelta dell’appalto....
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