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Titoli di credito - assegno bancario non trasferibile- spefizione dell'assegno a mezzo posta - falsificazioe e pagamento - responsabilità risarcitoria - individuazione
Sentenza n. 7618 del 30 marzo 2010
Ai fini del risarcimento del danno richiesto dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, oggetto di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario e pagato a soggetto non interessato dal rapporto cartolare, non assume rilievo causale la condotta tenuta dal traente medesimo consistente nella spedizione di detto assegno a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, dovendosi ascrivere la responsabilità per l’evento dannoso unicamente alle condotte colpose poste in essere, rispettivamente, dall’istituto di credito che, nonostante l’evidente falsificazione, ha posto il titolo all’incasso e dalla banca che ha presentato il titolo stesso in stanza di compensazione; né può essere invocata, per affermare la concorrente responsabilità del traente, la disciplina posta dagli artt. 83 e 84 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze denaro, oggetti preziosi e carte di valore, in quanto attinente ai soli rapporti tra l’ente postale e gli utenti del medesimo.
Fonte:http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2729
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