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  • Prima casa: l?amore finisce ma la residenza va spostata lo stesso

    Il contribuente che abbia acquistato un immobile fruendo dei benefici “prima casa” conserva l’obbligo di trasferire la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile indipendentemente dagli impedimenti di carattere personale. E così anche la fine di un fidanzamento o di una convivenza è irrilevante ai fini dell’obbligo.

    Il caso
    Il Fisco non indietreggia. La Commissione Tributaria Regionale di Trieste, con la sentenza n. 13/9/10 del 26 aprile ha confermato il recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di una contribuente, ad oltre 3 anni dalla stipula del rogito, delle imposte dovute nella misura ordinaria, oltre a interessi e sanzioni, per mancato trasferimento della residenza anagrafica.
    A nulla son valse le obiezioni della donna che, pur riconoscendo l’omissione, impugnando l’avviso di liquidazione, ha attribuito l’inerzia a cause di forza maggiore: la relazione sentimentale con il comproprietario bruscamente interrotta.

    Prevalenza del dato anagrafico sulle ragioni del cuore
    La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha spiegato come il requisito del trasferimento nel comune debba intendersi quale formale iscrizione all’anagrafe del luogo in cui è ubicato l’immobile, sulla scorta della consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che attribuisce la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali (Cassazione, sentenza n. 9949/2008).
    Di conseguenza, i problemi relazionali con il comproprietario non possono qualificarsi come causa di forza maggiore, cioè come un evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile verificatosi successivamente all’acquisto, che abbia reso impossibile il trasferimento stesso.
    A sostegno della tesi giurisprudenziale anche l’inequivocità del dato letterale: la norma agevolativa speciale in questione, derogando all’ordinario regime di tassazione, deve essere considerata di stretta interpretazione e, quindi, non suscettibile di applicazione estensiva.
    Fonte: lastampa.it



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