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Prima casa: l?amore finisce ma la residenza va spostata lo stesso
Il contribuente che abbia acquistato un immobile fruendo dei benefici prima casa conserva lobbligo di trasferire la propria residenza nel comune di ubicazione dellimmobile indipendentemente dagli impedimenti di carattere personale. E così anche la fine di un fidanzamento o di una convivenza è irrilevante ai fini dellobbligo.
Il caso
Il Fisco non indietreggia. La Commissione Tributaria Regionale di Trieste, con la sentenza n. 13/9/10 del 26 aprile ha confermato il recupero da parte dellAmministrazione finanziaria nei confronti di una contribuente, ad oltre 3 anni dalla stipula del rogito, delle imposte dovute nella misura ordinaria, oltre a interessi e sanzioni, per mancato trasferimento della residenza anagrafica.
A nulla son valse le obiezioni della donna che, pur riconoscendo lomissione, impugnando lavviso di liquidazione, ha attribuito linerzia a cause di forza maggiore: la relazione sentimentale con il comproprietario bruscamente interrotta.
Prevalenza del dato anagrafico sulle ragioni del cuore
La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha spiegato come il requisito del trasferimento nel comune debba intendersi quale formale iscrizione allanagrafe del luogo in cui è ubicato limmobile, sulla scorta della consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che attribuisce la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali (Cassazione, sentenza n. 9949/2008).
Di conseguenza, i problemi relazionali con il comproprietario non possono qualificarsi come causa di forza maggiore, cioè come un evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile verificatosi successivamente allacquisto, che abbia reso impossibile il trasferimento stesso.
A sostegno della tesi giurisprudenziale anche linequivocità del dato letterale: la norma agevolativa speciale in questione, derogando allordinario regime di tassazione, deve essere considerata di stretta interpretazione e, quindi, non suscettibile di applicazione estensiva.
Fonte: lastampa.it
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