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Non c'è appropriazione indebita se il datore non versa al sindacato i contributi degli iscritti
Non scatta il reato di appropriazione indebita per il mancato versamento dei contributi sindacali da parte del datore di lavoro.
In tale ipotesi, infatti, non può ritenersi sussistente il requisito dellaltruità del denaro che costituisce invece elemento indefettibile del reato di cui allarticolo 646 del Codice penale (Appropriazione indebita).
In pratica, le trattenute in esame si risolvono in unoperazione meramente contabile diretta a determinare limporto effettivo della somma che il datore è obbligato a versare al lavoratore a titolo di retribuzione.
Il caso
Per questi motivi la Cassazione con la sentenza 15115/10 ha confermato lassoluzione di una datrice di lavoro che non aveva versato al sindacato le quote associative dei dipendenti iscritti.
Operazione contabile
In punto di diritto, infatti, la Suprema Corte ha spiegato che il denaro oggetto della contestata appropriazione è rappresentato da una quota ideale del patrimonio del possessore (datore di lavoro), indistinta da tutti gli altri beni e rapporti che contribuiscono a costituirlo.
In altre parole, le somme trattenute o ritenute restano sempre nellesclusiva disponibilità del possessore perché «non solo non sono mai materialmente versate al lavoratore ma soprattutto non potrebbero esserlo, avendo il dipendente soltanto diritto di percepire la retribuzione al netto delle trattenute effettuate alla fonte dal datore di lavoro».
Fonte: lastampa.it
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