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  • Le Regioni non possono "armare" i vigili urbani


    La Corte Costituzionale “limita e delimita” il potere delle Regioni e stabilisce che “mai le autonomie territoriali possono attribuire le funzioni di polizia giudiziaria”.

    Così hanno, infatti, stabilito i giudici della Corte nella recente sentenza 167/2010, nella quale viene, altresì, precisato che le regioni non hanno la facoltà di poter stabilire che i vigili urbani (attivi nei comuni del loro territorio) abbiano (come primario compito) quello del presidio del territorio e della sicurezza urbana, in concorso con la polizia di stato.

    Nella decisione in oggetto la Corte boccia (dichiarandone l’illegittimità costituzionale) gli articoli 8, comma 6, 15, comma 1, e 18 comma 4, della legge regionale n. 9 del 2009, con la quale la regione Friuli Venezia Giulia aveva “sconfinato” le proprie competenze istituzionali.

    In base a quanto previsto dall’articolo 117 della nostra carta costituzionale ordine pubblico e sicurezza sono e “devono rimanere” compito esclusivo dello Stato.

    La “residuale competenza” delle regioni è lasciata alla polizia amministrativa.

    Sempre nella carta costituzionale, all’articolo 118, che prevede le eventuali forme di coordinamento tra polizie locali e statali (demandando alla legge statale) vengono precisati i limiti alle modalità di attuazione del coordinamento stesso; ma si stabilisce anche qua che in nessun caso può rientrare in tale ambito l’attribuzione automatica di agenti di polizia giudiziaria per gli ex vigili urbani.

    La decisione della Consulta

    Nella propria decisione i giudici della Corte, richiamando gli articoli 55 e 57 c.p.p., asseriscono che la polizia giudiziaria opera di iniziativa propria e per delega dell’autorità giudiziaria ai fini della applicazione della legge penale, svolgendo compiti di attinenza esclusiva statale.

    Le attuali norme in tema di polizia locale, ovvero l’articolo 5, comma 5, L. 65/1986, prevedono una procedura un po’ più complessa, la quale riconosce la facoltà di dotazione di armi ai soli poliziotti municipali ai quali sia il prefetto che il consiglio comunale abbiano attribuito la qualifica di agente di pubblica sicurezza e solamente nel caso in cui agiscano come tali.

    Nella sentenza si legge testualmente che…..”Regioni e Province autonome non sono titolari di competenza propria nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, nella materia cioè relativa sia alla prevenzione dei reati, sia al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 237 e n. 222 del 2006), inteso quest’ultimo, in senso stretto, quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (sentenza n. 290 del 2001). Rientrano, invece, fra i compiti di polizia amministrativa, di competenza regionale (sentenza n. 196 del 2009), le «misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze [...] delle Regioni e degli enti locali, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica» (sentenza n. 290 del 2001)”.

    Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=50143

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