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  • E' sequestrabile il fabbricato in costruzione se le opere eseguite sono difformi dal permesso e fatte in zona vincolata

    È legittimo il sequestro preventivo di un fabbricato in corso di realizzazione se le opere eseguite sono difformi dal permesso di costruire e fatte in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. La possibile prosecuzione dei lavori “abusivi”, in quanto non ancora ultimati, rende sussistente il periculum in mora e, quindi, adeguata e valida la misura cautelare. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 16393/10 con cui ha respinto la richiesta di dissequestro di un immobile avanzata dal proprietario indagato per avere eseguito, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico e in totale difformità del permesso di costruire, opere edili consistite nella demolizione di un piccolo fabbricato rurale già esistente e ricostruzione di un nuovo fabbricato in cemento armato a due piani. Con l’occasione la Suprema corte ha ricordato che il reato di cui all’articolo 181, comma 1, D.Lgs 42/2004 (“Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa”) è reato di pericolo: per la configurabilità dell’illecito, quindi, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente. Insomma, il principio di offensività deve essere inteso non nel senso di concreto apprezzamento di un danno ambientale, ma dell’attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto. Nella specie, le opere denunciate sono idonee a compromettere l’ambiente, quindi, sussiste un’effettiva messa in pericolo del paesaggio. Non solo. Il periculum in mora sussiste anche perché i lavori non sono ultimati e, quindi, esiste la prevedibilità di una loro prosecuzione: la misura cautelare, dunque, è legittimamente adottata per impedire ed evitare l’aggravamento o la protrazione del reato tuttora in itinere. Sul punto, infatti, per maggiore chiarezza la Cassazione ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui «la permanenza del reato edilizio cessa soltanto con l’ultimazione effettiva dei lavori, che deve farsi coincidere con l’ultimazione di tutte le opere del fabbricato, rifiniture, infissi ed impianti compresi».
    Fonte: lastampa.it


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