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Assemblea condominiale e seduta-fiume
Di regola l'assemblea condominiale, per quanto nutrito possa essere l'ordine del giorno, riesce, nello spazio di una o più ore, a concludere i lavori. Può però accadere che, in previsione di argomenti particolarmente impegnativi anche sotto il profilo di una litigiosità "annunciata", l'attività di quest'organo non possa esaurirsi in una sola riunione.
La seduta-fiume
Questa circostanza, preludio di quella che nel gergo parlamentare è la seduta-fiume (ossia a oltranza), comporta la rinnovazione della convocazione, con conseguente obbligo di rispettare il termine di cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. att. e trans. c.c.: l'avviso, cioè, dev'essere comunicato ai destinatari almeno cinque giorni prima della data fissata per la successiva adunanza (la giurisprudenza interpreta questa norma nel senso che i cinque giorni vanno calcolati a partire da quello immediatamente precedente il giorno di convocazione).
Da ciò deriva, a parte possibili disguidi o ritardi - per non parlare delle spese se l'avviso viene spedito per raccomandata e i destinatari sono parecchi -, una "diluizione" dei lavori che, se da un lato può contribuire a stemperare il clima della riunione, per altro verso può provocare un rallentamento dell'attività condominiale, rallentamento particolarmente dannoso quando si tratti di deliberare sull'esecuzione di lavori urgenti.
Rimedi e strumenti
Un rimedio per evitare questo tipo di situazione esiste ed è suggerito dalla sentenza della Cassazione n. 4846 del 5 agosto 1988; con questa decisione, infatti, i giudici hanno riconosciuto valida la convocazione fatta con unico avviso, nel quale si fissava una serie di riunioni consecutive, in maniera da assicurare continuità allo svolgimento dell'assemblea in tempi brevi, senza la necessità di ulteriori convocazioni formali.
Pertanto, se si ha ragione di prevedere che l'ordine del giorno non potrà essere esaurito in una sola riunione, e si vuole evitare la trafila di una o più nuove convocazioni, è opportuno indicare nell'avviso di convocazione giorno (eventualmente anche più d'uno), ora e luogo in cui riprenderà la seduta nell'eventualità in cui nella prima riunione non si riuscisse a trattare tutti gli argomenti. Se invece la decisione di aggiornare la seduta viene presa sul momento, è necessario che tutti i condomini presenti siano daccordo e che gli assenti vengano tempestivamente avvisati (Cass. 12 febbraio 1988, n. 1516).
Certi condomini
Il più delle volte ad ingrossare pericolosamente la seduta-fiume contribuiscono gli interventi di condomini logorroici o pedanti.
Il fenomeno, per restare allimmagine fluviale, può essere arginato mettendo ai voti una mozione d'ordine che preveda un limite al numero e alla durata degli interventi.
Il presidente dellassemblea può comunque, nellambito dei poteri finalizzati ad assicurare lordinato svolgimento della riunione, stabilire la durata massima di ciascun intervento. A riguardo la Cassazione (sentenza n. 24132 del 13 novembre 2009) ha confermato la decisione con la quale il presidente aveva limitato la durata degli interventi dei condomini a dieci minuti.
Fonte: lastampa.it
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