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Assegni a vuoto : multe per gli istituti di credito che non effettuano prontamente le segnalazioni al C.A.I
Il Giudice di Pace di Chiavari con sentenza del 29 aprile 2010 n. 359 ha condannato Poste Italiane S.p.a al pagamento dell’intero importo di un assegno scoperto emesso da un suo conto correntista, nonché al pagamento di una multa di 500,00 euro per non aver segnalato al C.A.I. ,Centrale di Allarme Interbancaria, il nominativo del traente che già in precedenza aveva emesso due assegni a vuoto. Così facendo, secondo il Giudice di Pace, Poste Italiane, non hanno assolto alla loro funzione pubblicistica , omettendo di vigilare diligentemente e mettendo a repentaglio la fiducia dei risparmiatori nella sicurezza della circolazione degli assegni quale mezzo di pagamento . La legge n. 386 del 1990, come risulta modificata dal D. Lgs. n. 507 del 1999 prevede che, in caso di emissione di un assegno in difetto di provvista, l’istituto di credito sia esso una Banca o Poste Italiane S.p.A. è obbligato a iscrivere il nominativo del traente nell’archivio C.A.I. ,Centrale Allarme Interbancaria, per rendere noto il pagatore inaffidabile così da impedirgli per sei mesi la possibilità di emettere altri assegni. con la sentenza in esame è stato ritenuto che omettendo tale atto dovuto, l’istituto di credito è obbligato a pagare tutti gli assegni che vengono emessi successivamente al primo in difetto di provvista.
Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8463.asp
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