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Sul termine di prescrizione e di decadenza nella legge Pinto Cassazione civile , sez. I, sentenza 24.02.2010 n° 4524
La pronuncia 24 febbraio 2010, n. 4524 della Cassazione afferma lapplicazione del termine decennale di prescrizione al fine di far valere il diritto ad un'equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, senza, tuttavia specificare che tale termine non decorre prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda.
Una visione sistematica della giurisprudenza della Cassazione consente di ritenere isolata tale pronuncia
Il diritto ad un'equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, e non a quella breve dettata dall'art. 2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.
In senso contrario: Cass. 26 febbraio 2010, n. 4760; Cass. 24 febbraio 2010, n. 4526; Cass., 22 febbraio 2010, n. 4091.
Termine di prescrizione e di decadenza nella legge Pinto
La sentenza in rassegna potrebbe ingenerare confusione in ordine alla applicazione del termine di prescrizione ai fini della azionabilità del ricorso in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, in quanto,dopo avere ribadito il carattere indennitario e non risarcitorio della relaztiva azione non richiedendo l'accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall'art. 2043 cod. civ., e non presupponendo la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, ne afferma lassoggettabilità all'ordinaria prescrizione decennale, e non a quella breve dettata dall'art. 2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.
Il diritto all'indennità di che trattasi non è, infatti, soggetto alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c., non essendo riconducibile a quello avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito, né essendo assimilabile ad alcuna delle categorie per le quali l'art. 2948 dello stesso codice contempla pur sempre una prescrizione quinquennale.
Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 il diritto ad un'equa non richiede infatti l'accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall'art. 2043 c.c. né presuppone la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un agente; esso è invece ancorato all'accertamento della violazione dell'art. 6, par. 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole.
Secondo la Corte,l'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, configurandosi l'obbligazione, avente ad oggetto l'equa riparazione, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico.
Ad una prima lettura la sentenza potrebbe ingenerare la falsa convinzione che sia applicabile, in termini generali, alla legge Pinto lordinario termine di prescrizione decennale, ritenendo estinto il diritto all'indennizzo per il danno riferibile al segmento temporale collocato oltre dieci anni prima della notifica del ricorso introduttivo, con conseguente irrisarcibilità, oltre il decimo anno a ritroso, del termine di durata ragionevole, sia pure successivo al termine di durata ragionevole del ricorso, avendo la Corte nella medesima pronuncia, ribadito lorientamento consolidato della Suprema Corte che evidenzia che mentre per la CEDU l'importo per ciascun anno di ritardo va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante il terzo comma, lettera a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, ribadendo che detta diversità di calcolo, peraltro, non tocca la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana.
Potrebbe ulteriormente rafforzare tale convinzione la circostanza che la Corte abbia condannato l'Amministrazione al pagamento dell'equa riparazione liquidata, per dieci anni di eccessiva durata del processo presupposto oltre il termine ragionevole.
Anche un orientamento della giurisprudenza di merito ritiene applicabile all'equa riparazione -in mancanza di diversa specifica previsione derogatrice il generale principio secondo cui, ex art. 2934, 1° comma, c.c., "ogni diritto si estingue per prescrizione " e, quindi, il diritto del ricorrente deve ritenersi soggetto a tale causa estintiva, qualora trascorrano più di dieci anni senza che il cittadino avanzi alcuna pretesa al riguardo.[1]
Si è rilevare che il termine decennale prescrizionale è indicato in via generale dall'art. 2946 c.c.. e non vi sono ragioni valide che possano giustificare alcuna deroga al principio generale della prescrizione del diritto per il decorso del tempo.
A favore di tale orientamento si è sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito che non si vede anzitutto per qual ragione il diritto all'equa riparazione possa ritenersi inesigibile prima della valutazione giudiziale (definirlo "inesigibile prima della proposizione della domanda" appare poi quasi un ossimoro).
Vero è che si tratta di credito illiquido -richiedendosi una valutazione in termini pecuniari del danno e, dunque, una sua liquidazione- ma ciò non significa certo che il danno non preesista alla liquidazione e con esso il diritto all'equa riparazione, né che questo non sia esigibile.
L'esigibilità corrisponde, per comune insegnamento, alla possibilità di far valere giudizialmente il diritto attraverso una domanda di condanna attuale al pagamento (cfr. Cass. 20 maggio 1969, n. 1769; 13 settembre 1974, n. 2489), la quale certamente sussiste per il diritto all'equa riparazione e, ovviamente, preesiste alla liquidazione del danno.
Quanto poi alla illiquidità del credito, essa non ha mai costituito ostacolo al decorso della prescrizione : basti considerare che, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi imprescrittibile il diritto al risarcimento del danno, quale che ne sia il fatto generatore e il fondamento giuridico, essendo anch'esso ancora illiquido al momento della proposizione della relativa domanda giudiziale (il che evidentemente non può sostenersi).
è vero piuttosto che, per pacifico insegnamento, applicabile -mutatis mutandis- anche alla fattispecie in esame, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno stesso si è verificato e non da quello, eventualmente diverso, in cui è stato posto in essere l'atto illecito (v. Cass., sez. un., 6 ottobre 1975, n. 3161; Cass. 15 marzo 1989, n. 1306; 8 febbraio 1990, n. 875; 10 giugno 1999, n. 5701; 12 gennaio 2000, n. 246).[2]
Non può sfuggire allinterprete, tuttavia, che la Corte, nella fattispecie in rassegna, ha avuto cura di specificare che la questione della prescrizione del diritto all'equa riparazione del danno derivato dall'irragionevole durata del processo è stata esaminata nei limiti posti dal ricorso, nel quale la censura mossa all'impugnata sentenza verte esclusivamente sulla durata del termine.
La Corte, tuttavia, ben avrebbe potuto specificare, anziché specificare la sola durata del termine di prescrizione,anche, ribadire il dies a quo di decorrenza di detto termine, in quanto, anche se vi è la facoltà di agire per l'indennizzo in pendenza del processo presupposto, tuttavia non è consentito di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all'incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonché il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l'operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo.[3]
Il presupposto - si ritiene non corretto - da cui muovere per invocare la decorrenza del termine di prescrizione anche durante la vigenza del processo presupposto muove dalla considerazione che la L. n. 89 del 2001 ha mera natura processuale, e quindi non innovativa della disciplina sostanziale in tema di cause di estinzione del diritto per inerzia del titolare: inerzia, rilevante ai fini prescrittivi, dal momento stesso in cui si manifesta la violazione del termine ragionevole del processo presupposto, e dunque, anche prima della sua definizione, cui verrebbe ad essere correlato il dies a quo del periodo di prescrizione , coevo al primo verificarsi del ritardo processuale, in base al principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ..[4]
La prescrizione decennale, ben potrebbe cominciare a decorrere anche durante la pendenza del processo dal momento in cui è stato superato il termine ragionevole di durata prospettabile.[5]
La giurisprudenza di legittimità ha, al riguardo, rilevato come lart. 4, L. 24 marzo 2001, n. 89 si pone come norma speciale ed autosufficiente sia per la sua collocazione toponomastica, ma sia per la sua rubrica "Termini e condizioni di proponibilità", di portata letterale onnicomprensiva nel delineare i tempi dell'edictio actionis.
Va, anzitutto rilevato come il dato letterale non offre elementi per il recupero, in forma di richiamo esplicito, della disciplina propria della prescrizione da escludersi anche in forza di richiami sistematici.[6]
Non si ritiene possibile che il diritto allequa riparazione possa estinguersi, in tutto o in parte prima del decorso del termine decadenziale di sei mesi per la proposizione della domanda , decorrente dal momento in cui è divenuta esecutiva la decisione, che conclude il procedimento, con lunico limite del termine iniziale rilevante ai fini del calcolo della durata ragionevole del processo decorre dal 1 agosto 1973. data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale prima alla Commissione e poi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, [7]
Infatti la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dellUomo e delle libertà fondamentali, prevede che la presentazione del ricorso individuale sia condizionata al riconoscimento delle competenze in materia da parte dellAlta parte contraente chiamata in causa e tale dichiarazione è stata resa il 31 luglio 1973 e, quindi solo i fatti successivi a tale data possono essere contestati allo Stato Italiano.[8]
Non avrebbe avuto, infatti, senso fare tale specificazione ove fosse applicabile, a ritroso, il termine decennale di prescrizione che non avrebbe potuto, comunque, comportare lindennizzo per fatti anteriori di oltre dieci anni allentrata in vigore della legge.
È, invece, possibile applicazione del due istituti temporalmente sfalsata: ma solo nel senso che la prescrizione maturi una volta impedita la decadenza, e non viceversa (art. 2967 cod. civ.). in quanto la proponibilità dell'azione entro un termine di decadenza esclude la maturazione della prescrizione prima del prescritto dies ad quem.[9]
Tuttavia , con riferimento alla legge Pinto, la questione della prescrizione non ha, sotto il profilo pratico, alcuna possibilità di essere invocata.
Ai sensi dell'art.4 della legge 89 del 2001 la domanda di equa riparazione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
Prima del decorso del termine semestrale di cui allart. 4 il termine di prescrizione non inizia ancora a decorrere e , dopo il decorso del semestre di cui allart. 4, l. cit., opererà la decadenza, senza che, in concreto, possa mai farsi valere la prescrizione decennale, quindi il termine di " prescrizione ", non deve ritenersi avente rilevanza "processuale", non incidendo sulla proposizione dell'azione o comunque sul diritto di agire in giudizio, essendo , al riguardo, previsto un termine di decadenza.
Ritenere diversamente significherebbe onerare la parte interessata dal proporre la domanda entro il termine decennale di irragionevole ritardo,anche se il processo non è ancora concluso con un moltiplicarsi dei ricorsi.
Si ritiene di condividere tale orientamento in quanto, comunque, il termine di prescrizione non potrebbe cominciare a decorrere se non dal momento della cessazione del processo della cui irragionevole durata si tratta e, dunque, del passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, trattandosi di condotta, anche se non illecita, comunque connotata da illegittimità , comunque, permanente il cui conseguente pregiudizio persiste nel tempo fin quando la relativa condotta non è cessata.
Si è anche ritenuto,al riguardo che il diritto all'equo indennizzo ... pur sussistendo anche a prescindere dal suo riconoscimento con la L. 89/01, non matura affatto giorno per giorno, ma va verificato in relazione al concreto andamento del singolo processo in rapporto alle caratteristiche di ogni fattispecie: sicché esso non è né liquido, né esigibile prima della valutazione giudiziale e prima della proposizione della domanda o, se anteriore, della cessazione del processo medesimo.[10] Altro orientamento, ritiene che la fattispecie integrerebbe un illecito permanente il cui conseguente danno persiste nel tempo fin quando la relativa condotta non è cessata e ciò si verifica solo con il passaggio in giudicato della sentenza resa nel procedimento nel cui ambito assume essersi verificata la violazione.[11]
La stessa Suprema Corte ha rilevato come appare visibilmente contrario alla ratio legis imporre l'onere di un'azione immediata, al primo maturarsi del ritardo irragionevole. Innanzitutto, per la difficoltà pratica di accertarne subito la datazione, tenuto conto che i termini ordinari (tre anni per il primo grado, due per l'appello, uno per il ricorso per cassazione, secondo i consolidati parametri giurisprudenziali) possono subire variazioni in rapporto alla specifica materia del contendere, alla complessità del caso o al comportamento delle parti: variabili tutte, meno agevolmente valutabili in uno stadio interinale, fuori di una visione d'insieme ex post. Per di più, l'incipiente ritardo potrebbe financo essere riassorbito, in prosieguo, per la necessità sopravvenuta di un ulteriore attività istruttoria che muti la valutazione in fieri, rendendo non più lesivo del principio di ragionevole durata l'effettivo iter processuale.[12]
Inoltre si determinerebbe un aggravio di lavoro per le Corti di Appello che si sta tentando di arginare con una diversa ripartizione della competenza territoriale in quanto il giudizio va instaurato di fronte alla Corte dAppello del distretto competente ex art. 11. c.p.p., rispetto al quale è iniziata la causa di merito durata troppo a lungo., favorendo la diffusione del contenzioso sull'intero sistema delle corti di appello, anzichè una sua elevata concentrazione su quella di Roma.[13]
Occorre, quindi, individuare la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; ed al luogo così individuato si attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall'art. 11 c.p.p., ed è richiamato nell'art. 3, comma 1, della legge.
È, pertanto, superata la precedente competenza territoriale che stabiliva che con riferimento a procedimenti svoltisi dinanzi a giudici diversi da quello ordinario e quindi non articolati su base distrettuale non valeva lo spostamento di competenza ex art. 11 c.p.p., estendendo tale principio anche ai ricorsi relativi a giudizi svoltisi dinanzi alla Corte di Cassazione, in quanto avente competenza nazionale.[14]
Oggi la competenza territoriale si radica dinanzi alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, con riferimento al Tribunale o organo giurisdizionale davanti al quale è iniziato il giudizio e non più dove si è concluso.
È anche superato lorientamento che ,ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., riteneva competente a giudicare, a discrezione dell'attore, la Corte dappello del luogo in cui è sorta o dev'essere eseguita l'obbligazione, e quindi la Corte dappello di Roma, nel cui distretto ha sede la Corte di Cassazione, ovvero quella nel cui distretto è posta la residenza dell'attore, ed ha sede la tesoreria provinciale dello Stato, deputata al pagamento di quanto sarà ritenuto dovuto dal giudice competente.[15]
E' vero osserva la S.C. - che nel consentire la possibilità di agire prima che sia sopravvenuta la decisione definitiva nel giudizio presupposto l'ordinamento italiano, ha ampliato il diritto di azione del soggetto leso dal ritardo irragionevole - anticipandone il possibile esercizio ad una fase intermedia del processo presupposto - e non certo aggravato l'obbligo di diligenza: come rivelato dall'inequivoca congiunzione disgiuntiva "ovvero" contenuta nell'art. 4 cit., lessicalmente sintomatica di una scelta potestativa tra due opzioni, senza reciproco condizionamento.[16]
Tale ricostruzione sistematica è stata ritenuta conforme alla disciplina della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che all'art. 35 (Condizioni di ricevibilità), comma 1, contempla unicamente l'identico termine semestrale di decadenza per la proposizione dell'azione ("La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qua è inteso secondo i principi di diritto internazionale genera.
(Altalex, 9 aprile 2010. Nota di Domenico Chindemi)
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[1] App. Reggio Cal, 11 maggio 2009.
[2] App. Reggio Cal, 11 maggio 2009.
[3] Cass., 30.12. 2009, n. 27719.
[4] Cass., 12 febbraio 2010, n. 3325; Cass., 11 febbraio 2010, n. 3180; Cass. 10 febbraio 2010, n. 3042; Cass., 29 gennaio 2010, n. 2134.
[5] App. Napoli, decr. 4 luglio 2008.
[6] Per i richiami sistematici si rinvia a Cass. 26 febbraio 2010, n. n. 4760, ove si precisa che la disciplina della decadenza - che è una novità del codice del 1942 -postula, al pari della prescrizione , una combinazione dell'inerzia soggettiva con l'elemento oggettivo del tempo; anche se, secondo un'autorevole dottrina (di cui si rinviene qualche eco in giurisprudenza: Cass., sez. 1, 6 novembre 1976 n. 4043), sanziona l'inadempimento di un onere, piuttosto che di un obbligo, per l'esercizio di un diritto (di regola, potestativo), in base al principio di autoresponsabilità.. cfr anche Cass. 24 febbraio 2010, n. 4526; Cass., 22 febbraio 2010, n. 4091.
Il termine decadenziale, in tesi generale, consiste in un punctum temporis da rispettare: fino a che non sia trascorso, neppure si può parlare d'inerzia soggettiva, perchè il tempo, che nella prescrizione viene in considerazione come durata, nella decadenza vale, invece, come distanza: diversità ontologica, rispecchiata dalla disciplina alternativa in materia di interruzione e sospensione (artt. 2941, 2945 e 2964 cod. civ.), che vede ammissibile solo l'impedimento della decadenza una volta per sempre (art. 2966 cod. civ.). L'utilità euristica della distinzione si rivela altresì nel corollario logico che non è ipotizzabile - per la contraddizione che noi consente - che il soggetto sia, nel contempo, inerte e no, fino alla scadenza del termine di preclusione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.
Tanto più la coesistenza appare eccentrica al sistema, in quanto la previsione di un termine come causa di decadenza o di prescrizione rientra, come generalmente riconosciuto in dottrina, in un scelta discrezionale del legislatore, immune da condizionamenti di logica giuridica (non senza ingenerare, talvolta, dubbi esegetici; cfr. art. 2393 c.c., comma 4); e, mentre la prescrizione costituisce causa generale di estinzione, in virtù dell'art. 2934 cod. civ., la decadenza è prevista in norme complementari all'interno di singole fattispecie, insuscettibili di interpretazione analogica (art. 14 preleggi).
Pertanto, anche dalla verifica della coerenza sistematica e concettuale si evince, in ultima analisi, l'inammissibilità del concorso simultaneo di termini di decadenza e di prescrizione correlati alla medesima attività richiesta.
[7] Cass., 20.6.2006, n. 14286.
[8] Cass. 3.1.2008,n. 9; in senso conforme anche Corte di Strasburgo Br, contro Italia 19.12.1991; Ba c. Italia 25.6.1987.
[9] Cass. 26 febbraio 2010, n. 4760; Cass. 24 febbraio 2010, n. 4526; Cass., 22 febbraio 2010, n. 4091; Cass., 11 febbraio 2010, n. 3180.
[10] App. Salerno, decr. 14 ottobre 2008.
[11] App. Roma, decr. 9 luglio 2001, in Guida al diritto, 2001, n. 38, p. 30; cfr anche App. Napoli, decr. 3 novembre 2008.
[12] Cass. 26 febbraio 2010, n. n. 4760; la Corte rileva, al riguardo che postulare l'operatività della prescrizione in corso di causa presupposta imporrebbe, fatalmente, il frazionamento della pretesa indennitaria: destinata alla rinnovazione in ipotesi di un ritardo più che decennale. Tanto più, se si acceda al principio di cristallizzazione dell'an e del quantum al momento della domanda di equa riparazione; con conseguente esclusione, dall'indennizzo, dell'ulteriore danno maturato fino alla decisione Siffatta inevitabile proliferazione di iniziative, per segmenti temporali, intesa non come facoltà rimessa alla discrezionalità potestativa della parte, bensì come onere in prevenzione della perdita del diritto, per prescrizione , oltre ad essere contraria al generale principio di economia processuale - e, al limite, integrare perfino un abuso del processo (Cass. sez. un. 15 novembre 2007, n. 23726; Cass., sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15476) - avrebbe l'ulteriore effetto paradossale di indurre la parte alla nimia diligentia di agire quando ancora il ritardo sia pressochè trascurabile; e dia quindi luogo, plausibilmente, ad un indennizzo nummo uno, se non addirittura al rigetto della domanda per l'estrema modestia del pregiudizio.
[13] Cass. Sez. Un. , Ordinanza 16 marzo 2010, n. 6306.
[14] Cass, ord. 20.10.2005, n. 20271.
[15] Cass, ord. 20.10.2005, n. 20271.
[16] Cass. 26 febbraio 2010, n. 4760 Anche la norma transitoria di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 6 osserva la Corte - nel consentire entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (prorogato poi al 18 aprile 2002 dal D.L. 12 ottobre 2001, n. 370) la prosecuzione dinanzi al giudice italiano del processi di equa riparazione promossi davanti alla Corte europea e non ancora dichiarati ricevibili, ha posto l'unico requisito temporale della tempestività del ricorsi originari (e cioè del rispetto del solo termine , di natura decadenziale, previsto dal citato art. 35 della Convenzione): in tal modo, implicitamente escludendo che la prescrizione , non prevista dalla normativa europea, potesse invece acquisire efficacia estintiva dopo la translatio iudicii. Esclusione, del resto consentanea con il carattere derivato, seppur non ancillare, della tutela introdotta con la cd. Legge Pinto , espressamente ancorata, ex art. 2, comma 1, ai presupposti della Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ed alla giurisprudenza interpretativa della Corte di Strasburgo.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 23 ottobre 2009 - 24 febbraio 2010, n. 4524
(Presidente Vittoria - Relatore Ceccherini)
Svolgimento del processo
Con decreto 1 giugno 2007, la Corte d'appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dal signor G. T., condannò il Ministero della giustizia a pagare, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo, protrattosi per dodici anni oltre il termine ragionevole, la somma di euro 3.500,00 per un ritardo di sette anni, dichiarando prescritto il diritto alla riparazione del danno anteriore al quinquennio.
Per la cassazione del decreto, che dichiara non essere stato notificato, ricorre il signor G. T. con atto notificato in data 17 luglio 2008, con due mezzi d'impugnazione.
L'amministrazione resiste con ricorso notificato il 10 ottobre 2008.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si censura il criterio di determinazione dell'equa riparazione commisurato al periodo di ritardo, invece che all'intera durata del giudizio.
Il mezzo è infondato, essendo giurisprudenza consolidata di questa corte che la precettività, per il giudice nazionale, dell'indirizzo della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di liquidazione dell'indennità per l'irragionevole durata del processo non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base annuale di calcolo, perché, mentre per la CEDU l'importo in questione quantificato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante il terzo comma, lettera a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Detta diversità di calcolo, peraltro, non tocca la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111, secondo comma, Cost., nel testo fissato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) (Cass. 13 aprile 2006 n. 8714; 23 aprile 2005 n. 8568).
Il secondo motivo censura per falsa applicazione di norme di diritto sulla prescrizione in materia di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 l'applicazione, nell'impugnato decreto, del termine quinquennale di prescrizione ai danni verificatisi prima del triennio dalla domanda.
Le questione della prescrizione del diritto all'equa riparazione del danno derivato dall'irragionevole durata del processo deve essere qui esaminata nei limiti posti dal ricorso, nel quale la censura mossa all'impugnata sentenza verte esclusivamente sulla durata del termine. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, il diritto ad un'equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ha carattere indennitario e non risarcitorio, non richiedendo l'accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall'art. 2043 cod. civ., e non presupponendo la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un agente. Esso è invece ancorato all'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, configurandosi l'obbligazione, avente ad oggetto l'equa riparazione, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico (Cass. 13 aprile 2006 n. 8712). Ne consegue, in tale prospettiva, che il diritto medesimo è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, e non a quella breve dettata dall'art. 2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.
Il motivo di ricorso in esame deve pertanto essere accolto, e il decreto impugnato deve essere cassato in base al principio di diritto seguente:
il diritto di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, § 1, della Convenzione, ad una equa riparazione, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, ha natura indennitaria e non risarcitoria, e ad esso non è applicabile il termine di prescrizione breve previsto dall'art. 2947 c.c..
La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto. Non essendo emerso alcun motivo per derogare, in ragione della particolarità della fattispecie, agli ordinari criteri di liquidazione del danno, correnti nella giurisprudenza della CEDU, l'amministrazione deve essere condannata al pagamento dell'equa riparazione liquidata, per dieci anni di eccessiva durata del processo presupposto oltre il termine ragionevole, come richiesto, in euro 10.000,00, con gli interessi dalla domanda.
Le spese del giudizio sono a carico dell'amministrazione soccombente, e sono liquidate, per il grado svoltosi davanti alla corte territoriale, in euro 50,00 per esborsi, euro 1.000,00 per onorari ed euro 440,00 per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, avvocati S. D. e C. C., come già disposto nel decreto impugnato.
Sono inoltre a carico dell'amministrazione soccombente le spese del grado di legittimità, liquidate come in dispositivo e distratte a favore dell'avvocato C. C., dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l'amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di equa riparazione, la somma di euro 10.000,00, con gli interessi dalla domanda al saldo, e le spese del giudizio, che determina:
per il giudizio davanti alla corte d'appello, in euro 50,00 per esborsi, euro 440,00 per diritti, euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dei procuratori antistatali, avvocati S. D. e C. C.;
per il giudizio di legittimità, in euro 1.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell'avvocato C. C..
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5 della legge n. 89 del 2001.
Fonte: altalex
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