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  • Se spunta una casa in Francia o Inghilterra

    Gli obblighi a carico del contribuente
    L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 24 marzo, ha avvertito che nei prossimi giorni verranno inviate circa 6.000 lettere ai contribuenti italiani che possiedono immobili, non dichiarati, in Francia (Dipartimento delle Alpi Marittime) ed in Inghilterra.

    Unico 2010
    La citata comunicazione ricopre grande rilievo soprattutto alla luce dell’obbligo da parte di tutti i contribuenti di evidenziare nel quadro RW del prossimo Modello Unico eventuali immobili detenuti all’estero.

    Seconda casa in Francia e Inghilterra
    Va precisato che nel caso specifico di immobili detenuti in Francia ed Inghilterra, quali “seconde case”, a disposizione e quindi non affittate, le stesse non producono reddito all’estero e quindi sebbene da dichiarare nell’apposito quadro RW di UNICO non determineranno alcuna imposta in Italia.

    E se l’immobile è locato?
    I redditi generati invece da locazione o plusvalenza da cessione dei citati immobili sino all’anno 2008 avrebbero dovuto essere dichiarati nelle dichiarazione dei redditi degli anni passati.
    Tale omissione può tuttavia essere ancora sanata grazie alla riapertura dei termini per usufruire dello scudo fiscale, che sino a tutto il mese di aprile, permette di regolarizzare ogni posizione pagando il 7% dei valori omessi.

    Se il contribuente rinuncia alla sanatoria?
    La riapertura dei termini per lo scudo fiscale, deriva dalle nuove regole in materia di monitoraggio fiscale degli investimenti e trasferimenti all’estero, che comporterà per il futuro un inasprimento delle sanzioni in caso di evasione.
    Per chi continuerà a detenere illegalmente attività all’estero (immobili o redditi da essi generati ad esempio) raddoppia la sanzione per l’omessa compilazione del quadro RW dedicato al monitoraggio valutario.
    La sanzione, attualmente fissata nella misura variabile dal 5 al 25% dell’importo dichiarato, passerà quindi dal 10 al 50%.
    Fonte: lastampa.it


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