rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
  • Quando comincia una nuova convivenza

    Accade spesso che il coniuge separato, tenuto alla corresponsione dell’assegno, costituisca un nuovo nucleo familiare: circostanza, questa, che non legittima di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, poiché è l’espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (Cass. 22 novembre 2000, n. 15065).

    Se va a convivere il coniuge obbligato all'assegno
    Sempre la Cassazione (sentenza del 24 aprile 2001, n. 12212) ha successivamente precisato che si deve considerare l’onere economico, gravante sul coniuge obbligato, derivante dal mantenimento di figli nati da una relazione extraconiugale, ma non il preteso onere di mantenimento della convivente more uxorio (Cass. 24 aprile 2001, n. 6017).
    Né il coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno per il mantenimento dei figli può invocare una riduzione dell’ importo eccependo di aver effettuato in favore dei figli medesimi ulteriori elargizioni, se queste sono state erogate per soddisfare esigenze diverse da quelle poste alla base del predetto assegno e quindi ricollegabili a un titolo diverso (Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212).

    Se va a convivere il coniuge che riceve l'assegno
    Se ad andare a convivere more uxorio con un’altra persona è il coniuge avente diritto all’assegno, occorre stabilire se la convivenza ha carattere di stabilità e affidabilità e se incide positivamente sulla situazione economica del coniuge separato, annullandone o riducendone lo stato di bisogno, e risolvendosi quindi in una fonte effettiva e costante di reddito; nel qual caso, infatti, può incidere sull’ammontare dell’assegno di mantenimento fissato in sede di separazione, legittimando la parte obbligata a corrisponderlo a chiederne, a seconda delle circostanze, la riduzione (Cass. 22 aprile 1993, n. 4761) o la sospensione (Trib. Genova, 2 giugno 1990, Cass. 4 aprile 1998, n. 3503).

    La prova della convivenza e, soprattutto, del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge separato, è ovviamente a carico del coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento e dev’essere inequivocabile: i giudici, per esempio (Cass. 2 settembre 2004, n. 17684, con riferimento all’assegno divorzile), hanno stabilito che la targhetta sull'ingresso di casa, con i nomi dell’ex moglie e del nuovo compagno, le foto attestanti il parcheggio dell'auto della stessa presso l'abitazione del compagno, e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la collaborazione lavorativa con il convivente, non costituiscono circostanze tali da poter essere considerate, da sole, prova sufficiente a dimostrare la stabile convivenza more uxorio dell’ex moglie ed il connesso miglioramento delle condizioni economiche della stessa, con conseguente giustificazione della richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento in capo all’ex marito; la convivenza more uxorio, infatti, ha natura intrinsecamente precaria, non determina obblighi di mantenimento e non ha quella stabilità giuridica, propria del matrimonio, presupposta dalla definitiva cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno (Cass. 26 gennaio 2006, n. 1546).
    Questa stessa sentenza ha però escluso che l’obbligo di corrispondere l’assegno possa risorgere in caso di cessazione della convivenza, poiché de iure condito è prevista la cessazione e non semplicemente la sospensione dell’obbligo di corrispondere l’assegno.
    Fonte: lastampa.it


    Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
    Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer

0 commenti:

Leave a Reply


Apri un comitato "Liberi da Equitalia"

Cerca nel blog

NOTIZIE DA FORO DI NAPOLI

_________________________________