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Proprietario del fondo responsabile per i danni causati ai vicini dai lavori anche se commissionati in appalto
Il proprietario è responsabile dei danni cagionati ai vicini dalle opere eseguite nel proprio fondo anche se i lavori sono stati commissionati in appalto. Lo ricorda il Tribunale di Piacenza con la sentenza 891/2009.
Il caso
Tutto nasce dalla richiesta avanzata da un proprietario di risarcimento dei danni subiti al proprio immobile a seguito dei lavori effettuati da una società nel proprio terreno confinante con quello del titolare del bene. Ma la perizia ha chiarito ogni cosa. Il perito, infatti, ha spiegato che la responsabilità dei cedimenti strutturali va in via prevalente ascritta alle carenze dellimmobile che è un vecchio fabbricato, costruito con materiali poveri e tecnicamente insufficienti, privo di una propria autonomia statica. Insomma: la causa principale dei danni subiti dal fabbricato deve principalmente ricercarsi nelle insufficienti caratteristiche strutturali del fabbricato. Tuttavia, vi sono anche parziali colpe di tutti i soggetti che, a vario titolo, sono responsabili dei lavori edili effettuati sul terreno confinante. Perché il committente non ha adeguatamente considerato le condizioni geologiche del terreno, non ha saputo prevedere la riduzione di stabilità indotta ai fabbricati confinanti, non ha tempestivamente predisposto i necessari puntellamenti e sostegni. E non finisce qui: la società, poi, non ha fatto eseguire, prima dellinizio dei lavori, un rilievo preciso delle condizioni statiche degli edifici presenti. Va respinta la tesi della difesa secondo cui il committente dovrebbe andare esente da responsabilità avendo appaltato i lavori di scavo a soggetti con idonea preparazione. Il proprietario del fondo è responsabile dei danni indipendentemente dal suo diritto a ottenere la rivalsa nei confronti dellappaltatore, la cui responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati, può aggiungersi alla sua, ma non sostituirla o eliminarla. Lappaltatore è esonerato dallobbligo di risarcire i danneggiati solo qualora dimostri che gli errori progettuali non potevano essere riconosciuti con lordinaria diligenza richiesta, ovvero che pur essendo stati prospettati al committente questi ha comunque imposto lesecuzione del progetto.
Fonte: lastampa.it
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