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Irragionevole durata del processo: prescrizione del diritto all'equa riparazione Cassazione civile , sez. I, sentenza 24.02.2010 n° 4524
Il quesito:
* In caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, qual è il termine di prescrizione applicabile?
Il caso
G.T. adiva la Corte dappello di Roma, allo scopo di ottenere lequa riparazione del danno cagionato ai sensi della legge n. 89/2001, per la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, conseguente al mancato rispetto del termine ragionevole di durata del procedimento da lui introdotto.
La Corte d'appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dal signor G. T., condannava il Ministero della giustizia a pagare, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo, protrattosi per dodici anni oltre il termine ragionevole, la somma di euro 3.500,00 per un ritardo di sette anni, dichiarando prescritto il diritto alla riparazione del danno anteriore al quinquennio.
Avverso tale decisum, il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione, censurando il criterio di determinazione dell'equa riparazione (commisurato al periodo di ritardo, invece che all'intera durata del giudizio), oltre che la falsa applicazione della normativa sulla prescrizione in materia di equo indennizzo ex legge n. 89 del 2001.
Inquadramento della problematica
La problematica posta allattenzione dei giudici della prima sezione della S.C. può essere sintetizzata nei seguenti termini:
- In caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, qual è il termine di prescrizione applicabile?
- Il diritto di chi ha subito un danno per irragionevole durata del processo ha natura indennitaria o risarcitoria?
- In particolare, il diritto all'equa riparazione è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale o a quella breve dettata dall'art. 2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito?
La normativa
Costituzione della Repubblica
Articolo 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile)
Capo II (Equa riparazione)
Art. 2 (Diritto all'equa riparazione)
1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessita' del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonche' quello di ogni altra autorita' chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale e' riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicita' della dichiarazione dell'avvenuta violazione.
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
Articolo 6 (Diritto a un equo processo)
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o
sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma laccesso alla sala dudienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nellinteresse della morale, dellordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale,
quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dellaccusa formulata a suo carico;
b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
c) difendersi personalmente o avere lassistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato dufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e lesame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.
Codice civile
Art. 2947 (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno)
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
La risposta della Corte di Cassazione (sentenza 24.02.2010, n. 4524)
In sintesi, la risposta della S.C. è stata la seguente:
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, il diritto ad un'equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ha carattere indennitario e non risarcitorio, non richiedendo l'accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall'art. 2043 cod. civ., e non presupponendo la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un agente;
Esso è invece ancorato all'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, configurandosi l'obbligazione, avente ad oggetto l'equa riparazione, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico;
Ne consegue, in tale prospettiva, che il diritto medesimo è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, e non a quella breve dettata dall'art. 2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.
Fonte: altalex
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