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Indennità di turno: non spetta quando il servizio non è continuativo
Non hanno diritto all'indennità di turno i dipendenti del comune che, pur avendo un orario articolato, lavorano in una struttura che non offre la continuità del servizio, ad esempio perché non è aperto la domenica e durante le festività.
Questo l'importante principio sancito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 8254 del 7 aprile scorso, con cui la Suprema corte ha accolto il ricorso di un comune avverso la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto ad alcuni dipendenti del servizio di biblioteca il diritto all'erogazione dell'indennità di turno.
La questione era stata sorta a seguito della richiesta di un dipendente del pagamento della maggiorazione della retribuzione per l'indennità disciplinata dall'art. 22 del Ccnl del 14 settembre 2000, in quanto il proprio orario di servizio era stato articolato in dieci ore per alcuni giorni della settimana e in cinque ore per i restanti giorni, con conseguente articolazione dell'orario stesso distribuito secondo turni.
La Cassazione ha chiarito che le condizioni per l'erogazione dell'indennità di turno sono tre e devono sussistere contemporaneamente. In particolare, l'orario del servizio deve essere di almeno 10 ore, il servizio deve essere continuativo e non può prevedere interruzioni ed è necessaria la distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell'arco del mese.
Nel caso di specie, il servizio di biblioteca non è aperto con continuità, chiudendo la domenica e nei giorni festivi, in alcuni giorni era aperto solo di cinque ore e i dipendenti avevano un orario di servizio "spezzato" (8-13 e 15-19), non risultando perciò realizzate le condizioni per l'erogazione dell'indennità di turno.
Fonte: ilsole24ore.com
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