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In tema di imposta sulle donazioni e trattamento diverso dei residenti e dei non residenti
«Libera circolazione dei capitali – Artt. 56 CE e 58 CE – Imposta sulle donazioni – Terreno su cui è edificato un immobile – Diritto ad una deduzione dalla base imponibile – Trattamento diverso dei residenti e dei non residenti»
Con rogito notarile del 23 maggio 2007, la sig.ra Mattner, cittadina tedesca residente da più di 35 anni nei Paesi Bassi, ha acquisito tramite una donazione effettuata a suo favore dalla madre, anch’essa cittadina tedesca e residente da più di 50 anni nei Paesi Bassi, un terreno edificato, situato a Düsseldorf (Germania), del valore di EUR 255 000. Con avviso di imposizione datato 24 gennaio 2008, il Finanzamt ha richiesto alla sig.ra Mattner, in virtù della donazione di cui essa ha fruito, il pagamento di un’imposta sulle donazioni pari ad EUR 27 929. Tale importo è stato ottenuto sottraendo dal valore del terreno una deduzione pari ad EUR 1 100 ed applicando alla base imponibile così determinata l’aliquota dell’11%. Con decisione 23 maggio 2008, il Finanzamt ha respinto il reclamo proposto dalla sig.ra Mattner contro il suddetto avviso di imposizione. La sig.ra Mattner ha proposto dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf un ricorso diretto ad ottenere il beneficio della deduzione di EUR 205 000 prevista per le donazioni ai figli quando il donatore o il beneficiario risiedono nel territorio nazionale alla data in cui si effettua la donazione. Il giudice del rinvio ritiene che l’art. 16, n. 2, dell’ErbStG costituisca una limitazione nella libera circolazione dei capitali ai sensi dell’art. 56, n. 1, CE, laddove l’importo della deduzione fiscale in parola dipende dal luogo di residenza del donatore o del donatario. Così, nella causa sottoposta all’esame di tale giudice, se la sig.ra Mattner o sua madre fossero state residenti in Germania, la prima avrebbe potuto esigere la deduzione di EUR 205 000 di cui al n. 1, punto 2, del suddetto art. 16, il che avrebbe avuto per conseguenza che l’ammontare della base imponibile sarebbe stato solo di EUR 50 000 e che l’imposta a carico della ricorrente, tento conto dell’aliquota del 7% applicabile ai sensi dell’art. 19, n. 1, dell’ErbStG, sarebbe ammontata ad EUR 3 500 anziché EUR 27 929.
Fonte: LaPrevidenza.it
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