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Entro il 30 aprile il rapporto biennale sulla parità uomo donna
Scade il 30 aprile 2010 il termine entro il quale le aziende che occupano più di 100 dipendenti sono tenute a presentare all'Ufficio Consigliera Regionale di parità territorialmente competente il rapporto biennale sulla situazione occupazionale.
L'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna modificato dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della direttiva 2006/54/CE) prevede espressamente che le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto, ogni due anni, sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzione, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della CIG, dei licenziamenti, dei prepensionamenti, della retribuzione corrisposta.
Il prossimo appuntamento scade il 30 aprile 2010 ed il biennio interessato è relativo agli anni 2008-2009.
Scopo del rapporto è rendere accessibili le informazioni sulla situazione del personale ed ottenere una base di conoscenze per le analisi statistiche, per la programmazione degli interventi di azioni positive ed il loro finanziamento e per la prevenzione delle disparità di trattamento tra uomini e donne sul lavoro.
Soggetti interessati
Come previsto dal legislatore, non tutte le aziende sono tenute all'adempimento biennale, ma solo quelle private che occupano più di 100 dipendenti (ossia da 101 dipendenti) e le aziende pubbliche (imprese a partecipazione statale; aziende autonome dello Stato; aziende regionali e degli enti locali; Aziende Sanitarie Locali; enti autonomi di gestione che amministrano le partecipazioni statali; enti pubblici economici).
Per la verifica dell'organico occorre fare riferimento all'intera forza aziendale a qualunque titolo occupata alla fine del biennio (per il prossimo adempimento la verifica va fatta quindi al 31 dicembre 2009).
Devono essere computati non solo dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ma anche: apprendisti, contratti di inserimento, dirigenti, CFL nella P.A., part time, lavoratori a tempo determinato, ecc.
Compilazione e trasmissione del rapporto
Per la compilazione del rapporto può essere utilizzato un apposito software reperibile sia sul sito della Consigliera nazionale di parità che nei singoli siti regionali.
Per le modalità di redazione del rapporto si fa ancora riferimento al DM 17/07/1996, non essendo intervenuti nuovi provvedimenti.
Il rapporto va riferito al complesso aziendale e per ciascuna unità produttiva con più di 100 dipendenti.
Il rapporto, dopo essere stato debitamente compilato, deve essere trasmesso:
- alla Consigliera regionale di parità presso la Direzione Regionale del Lavoro sia della Regione ove è ubicata la sede legale sia della Regione ove insistono le unità produttive con oltre 100 dipendenti;
- alle rappresentanze sindacali aziendali (o unitarie)
Per assistenza sull'utilizzo del software (scaricabile dal sito http://www.italialavoro.it/wps/portal/pariopportunita), è possibile contattare Italia Lavoro ai seguenti recapiti: email: po-assistenza@italialavoro.it e tel. 06.80244565.
Inosservanza e sanzioni
In caso di mancata trasmissione del rapporto, il servizio ispettivo della Direzione Regionale del Lavoro, su segnalazione della Consigliera di Parità e/o della rappresentanza sindacale, inviterà l'azienda a provvedervi entro 60 gg (art. 46, c. 4, D.Lgs. 198/2006).
In caso di inottemperanza potrà scattare la sanzione amministrativa da 103 a 516 e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
Fonte: ilsole24ore.com
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