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È reato se il capo intimorisce con l'arma del licenziamento il dipendente che ha rifiutato lo straordinario
Il datore di lavoro che intimorisce i propri dipendenti prospettando loro il licenziamento commette un reato. In particolare, è configurabile il delitto di minaccia previsto e punito dallarticolo 612 del Codice penale, perché la prospettazione dellespulsione definitiva dallazienda va ad integrare lelemento dellingiusto danno previsto dalla norma incriminatrice. È quanto emerge dalla sentenza 11891/10 con cui la Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un caporeparto che aveva minacciato di licenziamento una dipendente che non aveva accettato di svolgere lattività lavorativa fuori dal normale orario di servizio. Non solo. Luomo aveva anche prospettato alla lavoratrice di assegnarla a lavori talmente stressanti che lavrebbero indotta a dimettersi. Tutti elementi, questi, confermati dalle raccolte dichiarazioni testimoniali. La quinta sezione penale del Palazzaccio, poi, ha anche confermato la condanna delluomo al risarcimento danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.
Fonte: lstampa.it
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