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  • È reato se il capo intimorisce con l'arma del licenziamento il dipendente che ha rifiutato lo straordinario

    Il datore di lavoro che intimorisce i propri dipendenti prospettando loro il licenziamento commette un reato. In particolare, è configurabile il delitto di minaccia previsto e punito dall’articolo 612 del Codice penale, perché la prospettazione dell’espulsione definitiva dall’azienda va ad integrare l’elemento dell’ingiusto danno previsto dalla norma incriminatrice. È quanto emerge dalla sentenza 11891/10 con cui la Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un caporeparto che aveva minacciato di licenziamento una dipendente che non aveva accettato di svolgere l’attività lavorativa fuori dal normale orario di servizio. Non solo. L’uomo aveva anche prospettato alla lavoratrice di assegnarla a lavori talmente stressanti che l’avrebbero indotta a dimettersi. Tutti elementi, questi, confermati dalle raccolte dichiarazioni testimoniali. La quinta sezione penale del Palazzaccio, poi, ha anche confermato la condanna dell’uomo al risarcimento danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.
    Fonte: lstampa.it


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