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Condotta antisindacale, non ha legittimazione ad agire il sindacato che non ha stipulato accordi nazionali
Le organizzazioni sindacali sono legittimate in base all'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori a far reprimere la condotta antisindacale del datore di lavoro solo se hanno sottoscritto accordi o contratti a livello nazionale. In pratica, occorre che tale capacità contrattuale nazionale si sia manifestata con riferimento al settore produttivo al quale appartiene l'azienda contro la quale il sindacato intende promuovere il procedimento ex articolo 28. Così la Cassazione con la sentenza 5209/10 ha accolto il ricorso con cui un'azienda ha sostenuto la carenza della legittimazione attiva ad agire ex articolo 28 del sindacato nei suoi confronti, per la mancanza del requisito di associazione sindacale nazionale. Nell'annullare il verdetto d'appello, infatti, la sezione lavoro del Palazzaccio ha sottolineato che, nella specie, non era stata riscontra un'attività sindacale a livello nazionale in riferimento alla categoria dei lavoratori marittimi e, a tal fine, non poteva attribuirsi rilievo alla circostanza che il carattere nazionale del sindacato fosse affermato nello statuto dell'organizzazione stessa. Sul punto, per maggiori chiarimenti, è stata richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha affermato che gli interessi che la procedura dell'articolo 28 intende proteggere non sono quelli soggettivi dei singoli lavoratori né quelli localistici, ma sono quelli di «un'associazione sindacale che opera a livello nazionale per tutelare gli interessi di una o più categorie di lavoratori a quel livello».
Fonte: lastampa.it
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