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Condanna penale per il padre inadempiente anche se l'ex moglie e il figlio maggiore provvedono al mantenimento dei più piccoli
Non è liberato da responsabilità penale il padre che omette di versare lassegno fissato per il mantenimento dei figli minori perché ritiene che il nucleo familiare non si trovi più in uno stato di indigenza, in quanto sia lex moglie che il figlio maggiorenne svolgono attività lavorativa. Lintervento economico di questultimi congiunti non elimina lonere di fornire i mezzi di sussistenza a figli più piccoli, quindi, se il genitore obbligato non adempie risponde del reato di cui allarticolo 570, secondo comma n. 2, del Codice penale.
Così la Cassazione con la sentenza 4395/10 ha confermato la condanna di un padre che non aveva più versato lassegno perché linadempimento riguardava i suoi due figli minori, privati del tutto dei mezzi di sostentamento, e perché non aveva alcuna rilevanza esimente il fatto che il figlio maggiore lavorava ed aiutava la madre, che a sua volta aveva unoccupazione saltuaria, per il mantenimento dei fratelli minori. Con loccasione, infatti, la sesta sezione penale del Palazzaccio ha ricordato il seguente principio di diritto: «ai fini della configurabilità del delitto cui allarticolo 570, comma secondo, n. 2, Cp, lobbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte laltro genitore con i proventi del proprio lavoro e con lintervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo».
Fonte: lastampa.it
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