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Compravendita, il preliminare resta tale anche col pagamento anticipato e la consegna dell'immobile
Il pagamento del prezzo e la consegna della casa ci sono già stati, ma il contratto è solo un preliminare di compravendita a effetti anticipati e sarà sempre il rogito a determinare leffetto traslativo. Prima di quel momento il promissario acquirente resta un detentore, sia pure qualificato, e rispetto al bene non ha l"animus possidendi" che vale ai fini dellusucapione. Lo precisa la sentenza 4863/10 della Cassazione. Il preliminare a effetti anticipati risulta ben più pregnante del classico pactum de contraendo. Il pagamento anticipato del prezzo e la consegna della cosa, tuttavia, non sono indice della natura definitiva della compravendita: possono essere frutto di una clausola atipica che introduce unobbligazione aggiuntiva o di un collegamento negoziale; ipotesi, questultima, in cui limmissione immediata nel godimento del bene è frutto di un contratto di comodato, mentre lanticipazione del prezzo risulta dovuta a un mutuo gratuito. La detenzione dellimmobile in attesa del contratto definitivo è esercitata dal promissario acquirente non in nome proprio ma per conto del promittente venditore, in attesa del consenso reciproco che in sede di rogito darà luogo al trasferimento della proprietà sul bene. La sentenza che omologa il concordato fallimentare trasferisce immediatamente limmobile del fallito nel patrimonio dellassuntore che si accolla i debiti del primo: il provvedimento ha effetti costitutivi del trasferimento della proprietà al pari della compravendita e della sentenza secondo l'articolo 2932 del codice civile. Eventuali provvedimenti aggiuntivi del giudice delegato hanno solo funzione esecutiva.
Fonte: lastampa.it
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