rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
  • Commercialisti più responsabili

    È corretto che il commercialista risarcisca il cliente per parte delle sanzioni inflitte dal fisco, a prescindere dal fatto che i comportamenti fossero concordati con quest'ultimo. Questo quanto emerge dalla sentenza 9916/2010 della terza sezione civile della Corte di cassazione, depositata il 26 aprile. E nella sentenza il calcolo del risarcimento viene ritenuto giustamente "limitato" al 50% per il fatto che il contribuente non avesse presentato domanda di condono pur avendolo potuto fare, altrimenti non è escluso che si sarebbe potuti arrivare a un misura ancora più elevata.

    L'accertamento del fisco al contribuente riguardava l'esposizione in dichiarazione di costi non documentati e l'errata imputazione a periodo di costi al quale si riferiva la denuncia dei redditi. Inoltre era stata operata una detrazione Ilor per l'ammontare massimo dell'anno anche se sarebbe in realtà spettata solo per una parte del periodo. Un punto "adombrato" - afferma la sentenza – nella difesa del professionista riguardava l'esistenza di un accordo con il cliente per l'appostazione di costi non dimostrati. Dell'accordo non era stata fornita prova. Però, sembra di capire che per la Cassazione, questo non avrebbe fatto una grande differenza.

    «Il commercialista – avevano affermato i giudici di merito nel riconoscere il risarcimento al cliente – era comunque tenuto dal codice di deontologia professionale a un comportamento corretto ed era pertanto responsabile del suo operato». In Cassazione non sono stati accolti i motivi di doglianza del professionista che giravano intorno al fatto che quest'ultimo non era stato parte del giudizio in commissione tributaria e quindi non poteva pagare gli effetti della pronuncia in materia fiscale. La Corte però conferma la pronuncia di merito per la quale «era preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all'anno della dichiarazione». Nessuno spazio è stato poi dato ai dubbi del professionista sulla fondatezza dell'accertamento e sull'ulteriore impugnabilità delle sentenze delle commissioni tributarie, a cui il contribuente non aveva dato assenso.

    La decisione fa già discutere. Per il presidente del Cndec, Claudio Siciliotti, notando che non è la prima volta che i professionisti vengono condannati a risarcire i clienti per errori commessi, afferma: «i commercialisti non si sottraggono alle proprie responsabilità, ma non possono accettare di essere considerati responsabili verso i clienti, anche a prescindere da accordi privatistici presi con loro». E poi ricorda che questo non può avvenire per «ambiti di attività, come la consulenza tributaria, relativamente alle quali la stessa giurisprudenza della Cassazione non riconosce loro lo status giuridico di professionisti posti a presidio di un pubblico interesse».

    Il disordine nei documenti non è una giustificazione
    La Cassazione afferma che: «Con motivazione adeguata i giudici di appello hanno osservato che era preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all'anno di dichiarazione. Ha osservato la Corte territoriale che il professionista ebbe ad appostare costi senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione e ha aggiunto che il professionsista stesso avebbe dovuto escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione. Pertanto a nulla rilevava – al fine di escludere la responsabilità del commercialista – la circostanza che il cliente tenesse in modo disordinato la sua contabilità. Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale sfuggono a qualsiasi censura, in quanto ampiamente motivate» (sentenza 26 aprile 2010, n. 9916)
    In passato omissioni valutate in base al danno per l'utente
    La responsabilità professionale per condotta omissiva e la determinazione del danno in concreto subito dal cliente presuppongono l'accertamento del sicuro fondamento dell'attività che il professionista avrebbe dovuto compiere e, dunque, la certezza morale che gli effetti di quella sua diversa attività ove svolta sarebbero stati, con ragionevole probabilità, vantaggiosi per il cliente. Nel caso particolare la Cassazione affronta il caso di un dottore commercialista che aveva lasciato inutilmente decorrere il termine per l'opposizione avverso un'ordinanza che irrogava la sanzione pecuniaria, per mancata emissione di bolle di accompagnamento, nei confronti del suo cliente. Per i giudici, il cliente – se fosse stata proposta opposizione – avrebbe potuto ottenere l'applicazione della continuazione fiscale, e anche avvalersi del successivo condono (Cassazione, sezione III civile, sentenza 5264/1996)
    Sull'esistenza della colpa decide il giudice di merito
    In tema di responsabilità professionale, la valutazione relativa all'esistenza e all'entità della colpa del professionista è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione completa e adeguata. Nel caso in questione la Cassazione ha confermato, in quanto esente da vizi di motivazione, la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità professionale di un commercialista. Quest'ultimo non avendo compiuto un esame accurato degli atti rimessi dal cliente, aveva fatto decorrere i tempi per proporre l'opposizione dinanzi al giudice tributario, consideranco anche che, all'epoca, il rito tributario non prevedeva la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali, e la prevedibilità di un imminente condono. (Cassazione, sezione III civile, sentenza 10966/2004)
    Domiciliare la contabilità non prova il mandato
    La sentenza 9916/2010
    La sentenza 9917/2010
    Fonte:ilsole24ore.com


    Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
    Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer

0 commenti:

Leave a Reply


Apri un comitato "Liberi da Equitalia"

Cerca nel blog

NOTIZIE DA FORO DI NAPOLI

_________________________________